Cassazione Civile, Ordinanza n. 36715/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso dal Comune per crediti TARSU relativi agli anni 2010 e 2012. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento del preavviso perché, secondo il giudice di merito, il Comune non aveva fornito prova della rituale notifica delle due cartelle di pagamento sottese al fermo: per la prima risultava solo una fotocopia della busta di restituzione per compiuta giacenza, per la seconda mancava la cartolina di ricevimento. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe ignorato la produzione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010 e 2012 e la prova della compiuta giacenza; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 24 d.lgs. 546/1992, deducendo che la contribuente non aveva contestato la documentazione prodotta e quindi operava il principio di non contestazione; (3) violazione dell'art. 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c., dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2687 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che le copie fotostatiche avevano pari efficacia dell'originale in difetto di contestazione della conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili ex art. 100 c.p.c. perché non colpivano le effettive statuizioni della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sulla mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento, mentre il ricorrente aveva impostato le doglianze sulla produzione e notifica degli avvisi di accertamento. Poiché i motivi erano così scollegati dalla ratio decidendi della sentenza di merito, non era ravvisabile un interesse concreto e attuale a impugnare nei termini dedotti. Non sono state liquidate spese, perché la contribuente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'impugnazione è inammissibile quando i motivi non sono collegati alle statuizioni effettivamente rese dalla sentenza impugnata, difettando l'interesse ad agire in cassazione.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione degli atti della riscossione, ma le censure sono state reputate inconferenti rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione, senza però incidere sulla declaratoria di inammissibilità per mancato confronto con la decisione impugnata.
Invocato per il principio di non contestazione, ma la doglianza è stata ritenuta irrilevante perché riferita a fatti diversi da quelli decisi dalla CTR.
Richiamato nel contesto delle prove e delle contestazioni nel processo tributario, senza che ciò superasse il vizio di inammissibilità dei motivi.
Invocato sulla efficacia probatoria delle copie fotografiche, ma la questione non era pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamati in relazione alla contestazione della conformità delle copie agli originali, ma senza incidenza sulla declaratoria di inammissibilità.
Citato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte nella decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato per omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente o contraddittoria, ma le doglianze sono state comunque giudicate inammissibili perché non pertinenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Richiamato come disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e investe questioni diverse da quelle effettivamente decise.
- L'interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. richiede una censura specifica e pertinente rispetto al capo della decisione contestato; la mera evocazione di norme processuali o sostanziali non basta se il motivo è scollegato dalla motivazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di omesso esame, violazione di legge o errata valutazione probatoria non può superare il vaglio di ammissibilità se non attacca il punto decisivo effettivamente posto a base della decisione di merito.
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