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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33710/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, emesso in relazione a una complessa operazione economica che aveva coinvolto la cessione della partecipazione totalitaria nella società "storica" Arroweld da parte dei soci originari, il successivo conferimento di un ramo d’azienda e la cessione di un marchio a soggetti del medesimo gruppo. L’Ufficio ha ritenuto che il prezzo dichiarato per la cessione delle partecipazioni fosse inferiore al reale valore economico dell’operazione, individuando una plusvalenza occultata e imputandola pro quota ai soci ai sensi dell’art. 68, comma 3, d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente ha impugnato l’accertamento e, in cassazione, ha dedotto sette motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 12 L. n. 212/2000 e dell’art. 24 L. n. 4/1929 per mancanza di un valido PVC e per lesione del diritto di difesa in fase procedimentale; 2) e 3) violazione degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che non potesse esservi ulteriore plusvalenza in assenza di somme effettivamente incassate oltre quelle dichiarate; 4) e 5) violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, negando l’esistenza di un’ipotesi di interposizione fittizia o di soggetto interposto; 6) e 7) violazione dell’art. 27 d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e omesso esame di fatto decisivo, contestando la competenza della Direzione regionale a svolgere la verifica. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi sulla competenza, infondati quelli sul PVC e sul termine dilatorio, e inammissibili quelli relativi alla plusvalenza e all’interposizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 37, comma 3, consente l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti anche in presenza di operazioni reali, quando emerga un uso improprio di schemi negoziali finalizzato a un indebito vantaggio fiscale. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha escluso l’illegittimità dell’accertamento per asserita incompetenza della Direzione regionale, ritenendo corretta la ripartizione delle competenze istruttorie e di accertamento; ha negato la sussistenza di una violazione delle garanzie statutarie per mancanza di PVC, rilevando inoltre l’assenza di prova di un accesso nei locali del contribuente tale da attivare il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; ha dichiarato inammissibili le censure sulla plusvalenza per difetto di specificità e per la doppia conforme; ha ritenuto inammissibili anche le doglianze sull’interposizione, poiché la decisione di merito aveva valorizzato un quadro indiziario coordinato e coerente con l’applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, norma che non richiede necessariamente una simulazione ma anche un uso improprio o elusivo di strumenti leciti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La plusvalenza da cessione di partecipazioni viene determinata in relazione al corrispettivo effettivo dell’operazione, rilevando la differenza tra tale valore e il costo o valore di acquisto secondo la disciplina fiscale applicabile.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle plusvalenze; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva.

  • art. 68, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne sia l’effettivo possessore per interposta persona; ha funzione antielusiva e non presuppone necessariamente frode o simulazione.

  • artt. 31 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati per la ripartizione delle competenze istruttorie e di verifica in ambito tributario.

  • art. 27 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

    Non ha introdotto una nuova competenza accertativa delle Direzioni regionali, ma ha dato base primaria al riparto delle competenze nell’attività di verifica fiscale, già riconducibile alla competenza istruttoria regionale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per censurare l’assenza del PVC; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni si applica anche agli accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione, quando vi sia effettivo accesso nei luoghi del contribuente; nel caso concreto la Corte non ha ravvisato prova sufficiente di tale presupposto nei confronti del ricorrente.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali; la Corte non ne afferma la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di interposizione; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione utilizzati per le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ha rilevato in parte l’inammissibilità e in parte l’infondatezza.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per poter proporre validamente il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti tributari, la contestazione della competenza dell’ufficio che ha svolto l’istruttoria è infondata quando la disciplina primaria assegna alla direzione regionale il coordinamento o la riserva di verifica in ragione della rilevanza del contribuente, anche se l’atto impositivo è poi emesso da altra articolazione dell’Amministrazione.
  • Le garanzie procedimentali di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente presuppongono un effettivo accesso nei locali del contribuente; tuttavia, se tale accesso è allegato, il termine dilatorio di sessanta giorni opera anche per gli accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle sentenze di primo e di secondo grado.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella contestazione della valutazione di rilevanza giuridica attribuita dal giudice di merito a un fatto storico che è stato invece esaminato.
  • L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 ha funzione antielusiva e consente l’imputazione al contribuente di redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che egli ne sia l’effettivo possessore o beneficiario, senza che sia necessaria una simulazione negoziale in senso tecnico.
  • Il divieto di interposizione fittizia non esaurisce l’ambito applicativo dell’imputazione reddituale antielusiva: anche operazioni reali e formalmente lecite possono essere disconosciute se prive di sostanza economica diversa dal vantaggio fiscale perseguito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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