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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20723/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione immobiliare complessa: i proprietari di un capannone stipulavano un preliminare con una società acquirente, subordinato al mancato esercizio della prelazione ministeriale, seguito da un definitivo e da scritture integrative che prevedevano il pagamento di parte del prezzo in denaro e il residuo mediante cessione di appartamenti, alcuni da realizzare e altri già esistenti. I venditori, volendo trascrivere i preliminari relativi ai beni in permuta, si rivolgevano a un notaio, che consigliava di inserire negli atti solo beni già esistenti e di rinviare in altra scrittura quelli da costruire, proprio per consentire la trascrizione. Dopo aver versato somme per assicurarsi la garanzia della cessione dei beni promessi in permuta, i venditori scoprivano che tali beni erano gravati da pesanti ipoteche e che il capannone era stato rivenduto, con ulteriore aggravio di iscrizioni ipotecarie. Agivano allora contro le controparti contrattuali, i loro rappresentanti e il notaio. In primo grado la domanda fu ritenuta tardivamente mutata da esecuzione in forma specifica a risoluzione e risarcimento, con declaratoria di inammissibilità; in appello la domanda veniva accolta anche nei confronti del notaio, ritenuto responsabile professionalmente per non avere verificato l’esistenza di formalità pregiudizievoli sui beni oggetto dei preliminari. Il notaio ricorreva in cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo l’assenza di nesso causale tra la sua condotta e il danno, che sarebbe dipeso dalle scelte autonome delle parti di dare corso alle scritture integrative e di versare la caparra; (2) violazione dell’art. 41 c.p., sempre sul nesso causale, deducendo che il pregiudizio discenderebbe dal comportamento dei venditori e non dalla mancata verifica notarile; (3) violazione dell’art. 1223 c.c., contestando la quantificazione del danno e sostenendo che non potesse imputarsi al notaio la perdita dell’immobile ma solo, eventualmente, la somma versata; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la regolazione delle spese rispetto a una delle controparti, ritenuta solo parzialmente soccombente. I controricorrenti eccepivano inoltre la tardività del ricorso, avendo notificato la sentenza d’appello via PEC con duplicato informatico, idoneo a far decorrere il termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d’appello via PEC mediante duplicato informatico, idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che, in presenza di litisconsorzio unitario/quasi necessario, la notifica della sentenza a una delle parti fa decorrere il termine breve anche nei confronti delle altre. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito: il giudice di appello aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, l’esistenza del nesso causale tra la mancata verifica delle formalità pregiudizievoli e l’esborso sostenuto per ottenere la garanzia dei beni; i patti integrativi non erano autonomi ma integravano i preliminari; il danno risarcibile coincideva con le somme versate per assicurarsi la futura cessione dei beni, e la regolazione delle spese era corretta poiché una delle controparti era risultata vittoriosa quanto all’accoglimento della domanda di risoluzione.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare la propria responsabilità; la Corte non ne fa applicazione nel merito, ritenendo assorbente l'inammissibilità e comunque infondati i motivi sul nesso causale.

  • art. 41 c.p.

    Invocato dalla ricorrente sul nesso di causalità; la Corte ribadisce che il nesso era stato accertato in fatto dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte richiama il criterio del danno emergente/conseguenza immediata e diretta per affermare che il pregiudizio risarcibile consiste nelle somme versate per ottenere la garanzia della cessione dei beni.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ritiene corretta la statuizione sulle spese in ragione della soccombenza della parte che aveva ottenuto l'accoglimento della domanda di risoluzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita a fondamento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 20, 22, 23-bis CAD

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'idoneità della notifica della sentenza via PEC; la Corte ritiene invece sufficiente il duplicato informatico notificato.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica; la Corte nega che la mancata produzione della copia anziché del duplicato infici la notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo, ma il tema dell'onere probatorio è implicito nell'argomentazione sulla prova del nesso causale; non viene però enunciato come ratio autonoma.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza via PEC, quando eseguita mediante duplicato informatico idoneamente depositato, è valida ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
  • Nelle cause con litisconsorzio unitario o quasi necessario, la notificazione della sentenza ad una parte fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti delle altre parti, con effetto unitario della decadenza.
  • In cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul nesso causale tra condotta contestata e pregiudizio, salvo vizi specifici non dedotti o non ammissibili.
  • Quando un atto successivo integra un preliminare già concluso, i patti integrativi non possono essere trattati come del tutto autonomi rispetto al rapporto originario ai fini della valutazione causale del danno.
  • Il danno risarcibile va individuato nella perdita patrimoniale immediata e diretta derivante dall'affidamento ingenerato dall'operazione e dalle somme versate per ottenerne la garanzia, se tale esborso è causalmente collegato alla condotta omissiva contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleTransazione
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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