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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10324/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico veterinario aveva lavorato per diversi anni per un'azienda sanitaria provinciale sulla base di una serie di contratti formalmente qualificati come contratti di diritto privato e, in seguito, come incarichi libero-professionali, tutti collegati a progetti specifici di sorveglianza e profilassi veterinaria. Il professionista sosteneva che, nonostante la forma contrattuale, il rapporto avesse in concreto natura parasubordinata e che, per il periodo 2004-2010, dovesse essergli riconosciuto il trattamento economico previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per i medici veterinari convenzionati, con interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il rapporto fosse assimilabile a una collaborazione coordinata e continuativa e che trovasse applicazione anche la disciplina economica dell'ACN 2005. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15-octies d.lgs. 502/1992 e dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente equiparato l'attività ordinaria alle finalità istituzionali e avesse indebitamente richiamato la disciplina del lavoro a progetto; con il secondo e il terzo ha contestato la qualificazione parasubordinata del rapporto e, soprattutto, l'applicazione dell'ACN veterinari 2005, sostenendo che la norma transitoria n. 4 riguardasse solo i rapporti convenzionali formalmente instaurati e non i contratti ex art. 15-octies, e che in ogni caso non fosse dovuto alcun maggior trattamento economico sulla base di un accordo collettivo riferito a un diverso schema negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'eccezione di inammissibilità sulla procura, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha dichiarato inammissibile in parte e fondato in parte il secondo motivo e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del medico veterinario volta al riconoscimento del trattamento economico previsto per i medici convenzionati dall'ACN 23 marzo 2005 e delle correlate differenze retributive. La Corte ha affermato che i contratti ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 richiedono un progetto specifico, esigenze non fronteggiabili con personale in servizio e una situazione straordinaria e contingente; ha inoltre escluso che la norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005 potesse applicarsi a rapporti formalizzati mediante contratti per progetti finalizzati ex art. 15-octies, poi qualificati in fatto come collaborazioni coordinate e continuative. In tale contesto, il professionista non poteva ottenere le differenze retributive invocando l'ACN di una diversa tipologia di rapporto, restando eventualmente esperibili solo azioni risarcitorie o di arricchimento, non proposte o non accolte nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992

    "Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono (...) assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato"

    consente incarichi a termine solo per progetti specifici, non sostitutivi dell'attività ordinaria, con personale qualificato e in presenza di esigenze non fronteggiabili con organico interno; la temporaneità deve dipendere da straordinarietà e contingenza della situazione.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali"

    deve essere letto in correlazione con l'art. 15-octies: gli incarichi sono legittimi solo se l'amministrazione non può soddisfare le esigenze con personale interno, con oggetto, durata e compenso predeterminati; la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata.

  • art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato nei gradi di merito, ma la Corte precisa che i contratti in causa erano stati stipulati ai sensi dell'art. 15-octies e non di questa disposizione.

  • art. 2-nonies l. n. 138/2004

    richiamato insieme alla norma transitoria dell'ACN 2005 per i rapporti convenzionali a tempo determinato, ma ritenuto non applicabile ai contratti per progetti finalizzati ex art. 15-octies.

  • art. 23 A.C.N. medici veterinari 2005

    richiamato dalla disciplina transitoria per l'assegnazione delle ore di incarico al persistere delle necessità assistenziali, ma non applicabile al rapporto in esame perché non era un rapporto convenzionale formalizzato.

  • art. 13 A.C.N. medici veterinari 2005

    norma sul campo di applicazione dell'accordo, riferita ai rapporti di lavoro autonomo convenzionato formalizzati; non estende automaticamente l'accordo ai contratti ex art. 15-octies qualificati solo in fatto come convenzionati.

  • art. 48 l. n. 833/1978

    richiamato come base generale del convenzionamento medico, con necessaria conformazione ai contratti collettivi nazionali e divieto di discipline difformi.

  • art. 365 c.p.c.

    il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto anche per il tramite della collocazione topografica rispetto all'atto impugnato.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    la congiunzione materiale tra procura su foglio separato e ricorso consente di integrare il requisito di specialità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente ma la censura è dichiarata inammissibile nella parte in cui mira a contestare un accertamento di fatto sul rapporto parasubordinato.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per sostenere la natura di lavoro autonomo del rapporto; la Corte esclude che il ricorrente avesse dedotto la subordinazione, e non applica la norma per riconoscere le differenze chieste.

  • art. 2126 c.c.

    può operare per riconoscimenti risarcitori o contributivi nei casi di rapporto sostanzialmente subordinato o di illegittimo ricorso a forme di lavoro, ma non nel caso esaminato, dove il rapporto è stato ricondotto al lavoro autonomo/parasitubordinato e non è stata ritualmente dedotta la subordinazione.

  • art. 36 Cost.

    non è applicabile per quantificare il compenso in un rapporto ricondotto allo schema del lavoro autonomo.

  • art. 2225 c.c.

    può rilevare solo se il compenso non sia stato pattuito; nel caso di specie il compenso era stato convenuto.

  • art. 2233 c.c.

    può consentire al giudice di determinare il compenso del prestatore d'opera solo in mancanza di pattuizione del compenso, circostanza non ricorrente nel caso.

  • art. 2041 c.c.

    indicato come possibile base di tutela residuale per arricchimento senza causa nei rapporti con la P.A., ma non azionato nel giudizio e comunque non idoneo a garantire il trattamento economico dell'accordo collettivo invocato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito della causa da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in tema di onere di allegazione e prova per compensi relativi a prestazioni aggiuntive del dipendente pubblico, per analogia argomentativa rispetto al collaboratore.

Massime di principio

  • I contratti stipulati dalle amministrazioni sanitarie per l'attuazione di progetti finalizzati ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se rispondono a esigenze specifiche, temporanee e non fronteggiabili con personale interno; la semplice esistenza di un progetto non basta se il bisogno è in realtà strutturale o ordinario.
  • La temporaneità dell'incarico pubblico conferito per progetto deve essere ancorata alla straordinarietà e contingenza della situazione organizzativa o sanitaria da affrontare; se l'ente utilizza il contratto per colmare carenze ordinarie di organico, la fattispecie esula dalla ratio dell'art. 15-octies.
  • La disciplina dell'ACN per i medici convenzionati si applica solo ai rapporti effettivamente instaurati secondo la procedura e i presupposti formali previsti per il convenzionamento; non può essere estesa, per via sostanzialistica, a rapporti diversi solo perché in concreto svolti in modo analogo.
  • Quando un rapporto con la P.A. è stato formalizzato con un diverso schema negoziale, l'eventuale irregolarità della forma non consente di sostituire automaticamente il trattamento economico previsto per un'altra tipologia di rapporto collettivamente regolata; la tutela può semmai essere risarcitoria o, ove ne ricorrano i presupposti, da arricchimento senza causa.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta configurazione del rapporto, quando la critica si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicatoArricchimento senza causa

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