Cassazione Civile, Ordinanza n. 10306/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un comune, la quale aveva già ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento di un inquadramento superiore (VIII qualifica e poi posizione D3) e, in questo giudizio, chiedeva: il pagamento delle differenze retributive conseguenti a tale inquadramento; la regolarizzazione e il versamento dei maggiori contributi previdenziali; il risarcimento del danno alla salute psico-fisica e del danno esistenziale. Il Tribunale aveva riconosciuto una somma a titolo di differenze retributive e respinto il resto; la Corte d’appello aveva sostanzialmente confermato, salvo un piccolo importo aggiuntivo, e aveva condannato la lavoratrice alle spese di entrambi i gradi per soccombenza prevalente. In cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi: 1) errata interpretazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza e delle norme contrattuali e legali sull’inquadramento; 2) violazione delle norme collettive e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la progressione economica e l’inquadramento giuridico D3 avrebbero dovuto incidere diversamente sulla retribuzione; 3) omessa condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali; 4) mancato riconoscimento del danno alla salute e del danno esistenziale; 5) illegittima condanna della lavoratrice alle spese, nonostante il parziale accoglimento delle sue domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi. Ha ritenuto il primo inammissibile per difetto di specifica trascrizione del capo di sentenza invocato come giudicato e, quanto al richiamo all’art. 8, comma 5, CCNL 14/09/2000, per difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva indicato quale utilità concreta le sarebbe derivata dalla sua applicazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva già accertato che, dal 1° gennaio 2003, lo stipendio tabellare per la posizione D3 era identico sia per l’inquadramento giuridico sia per la progressione economica orizzontale, e tale accertamento non era stato specificamente censurato; inoltre il vizio motivazionale era inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i contributi risultavano già regolarizzati dal Comune e non era stata specificamente dedotta un’interruzione contributiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva escluso che il danno alla salute fosse specificato o documentato e aveva reputato carente l’allegazione del danno esistenziale. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha affermato che, nel regime successivo alla l. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare le spese, ma non può condannare la parte vittoriosa, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, salvo l’ipotesi eccezionale collegata alla proposta conciliativa. Poiché nel caso concreto la lavoratrice era risultata parzialmente vittoriosa sul primo capo e totalmente soccombente sul secondo, la condanna alle spese fondata sulla soccombenza prevalente è stata ritenuta errata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione per nuova regolazione delle spese del merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato come parametro ermeneutico tra le norme invocate nel primo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica trascrizione del giudicato e per difetto di interesse sulla contrattazione collettiva
art. 8, comma 5, CCNL 14/09/2000
la ricorrente non ha indicato quale effetto utile concreto le sarebbe derivato dalla sua applicazione; motivo inammissibile per difetto di interesse
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l’efficacia del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica trascrizione del relativo capo
art. 52 d.lgs. 165/2001
richiamato in relazione all’inquadramento e alle differenze retributive, ma senza utilità concreta dedotta e senza specifica censura sull’accertamento della Corte territoriale
artt. 1362 e ss. c.c.
invocati per l’interpretazione della disciplina collettiva; la Corte ha ritenuto che la lettura proposta non dimostrasse alcuna differenza retributiva a favore della ricorrente
art. 1362 c.c.
richiamato per l’interpretazione del CCNL; il motivo è stato respinto perché l’interpretazione proposta non scalfiva l’accertamento della Corte d’appello
art. 5 CCNL 31/03/1999
richiamato nel secondo motivo in funzione dell’inquadramento e della progressione economica, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 52, comma 2, lettere a) e b), CCNL 14/09/2000
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha rilevato l’assenza di una differenza retributiva concreta derivante dalla posizione D3
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma senza esito favorevole
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze, ma senza specifica censura idonea a sovvertire l’accertamento di merito
art. 23 legge n. 218/1952
richiamato nel terzo motivo, che è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità
art. 26 d.P.R. n. 1032/1973
richiamato nel terzo motivo in tema di contributi previdenziali; la censura è stata dichiarata inammissibile
artt. 2087 c.c.
invocato per il danno alla salute, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata
art. 1218 c.c.
richiamato nel quarto motivo; non è stata ritenuta una censura specifica della mancata allegazione/prova del danno
artt. 2727 e 2729 c.c.
invocati in tema di presunzioni nel quarto motivo, ma senza incidere sulla ratio decidendi
artt. 91 c.p.c.
la Corte ha richiamato il regime post l. 69/2009: in caso di accoglimento parziale può essere disposta compensazione, ma non la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte salvo l’eccezione connessa alla proposta conciliativa
art. 92 c.p.c.
interpretato nel senso che, in caso di soccombenza solo parziale, è possibile compensare in tutto o in parte le spese, ma non condannare la parte parzialmente vittoriosa a rifondere le spese avversarie
art. 420 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo tra le norme sulle spese, ma la decisione si è concentrata sui principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancanza di trascrizione del capo di sentenza e della specifica deduzione sul fatto controverso comporta inammissibilità del motivo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi; la Corte ha distinto tra censure di diritto, errori processuali e vizio motivazionale, dichiarando inammissibili o infondati i motivi non specifici
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per escludere il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sul giudicato è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente il capo della sentenza passata in giudicato di cui assume la violazione, poiché in difetto il giudice di legittimità non può verificare la dedotta portata vincolante del precedente.
- La censura che invoca una norma contrattuale o legale è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente non indica quale concreta utilità giuridica ne deriverebbe nel caso deciso.
- In tema di differenze retributive, la critica alla decisione di merito deve confrontarsi con l’accertamento specifico compiuto dal giudice di appello; non è sufficiente proporre una diversa lettura astratta della contrattazione collettiva se non si dimostra l’esistenza di una reale differenza economica nel caso concreto.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto in modo generico come mera anomalia motivazionale, ma richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
- Le domande risarcitorie per danno alla salute o danno esistenziale richiedono allegazione specifica e, quanto al danno alla salute, anche adeguato supporto documentale; una censura che non attacchi tale ratio decidendi è inammissibile.
- Nel regime successivo alla l. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti, ma non può condannare la parte parzialmente vittoriosa a rifondere le spese della controparte, salvo l’eccezione prevista per il rapporto con la proposta conciliativa.
- La soccombenza prevalente non costituisce, da sola, base sufficiente per porre le spese del giudizio a carico di una parte che sia risultata anche solo parzialmente vittoriosa su un capo autonomo della domanda; in tale ipotesi occorre applicare correttamente il criterio legale di compensazione o ripartizione delle spese.
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