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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10304/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia originava dalla domanda di pagamento dell'indennità di funzione spettante per l'incarico di presidente di una fondazione, relativamente al periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, prevista dall'art. 10 dello statuto della fondazione come modificato nel 2009. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. La fondazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente aderiva alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma riguarda le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese se non vi sono ragioni diverse emergenti dagli atti e non trova applicazione il contributo unificato aggravato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e assorbe ogni ulteriore esame delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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