Cassazione Civile, Ordinanza n. 10304/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (dirigente)
La controversia
La controversia originava dalla domanda di pagamento dell'indennità di funzione spettante per l'incarico di presidente di una fondazione, relativamente al periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, prevista dall'art. 10 dello statuto della fondazione come modificato nel 2009. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. La fondazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente aderiva alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma riguarda le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese se non vi sono ragioni diverse emergenti dagli atti e non trova applicazione il contributo unificato aggravato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e assorbe ogni ulteriore esame delle censure proposte.
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