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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10308/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dal rapporto di lavoro con un ente locale e riguardava, da un lato, il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24 del CCNL Enti locali per il periodo 1/1/2004-31/12/2008 e, dall'altro, il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivato dal mancato godimento del riposo settimanale, in quanto il lavoratore aveva prestato attività anche di domenica per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame del lavoratore; in cassazione erano stati proposti quattro motivi, ma prima della decisione il difensore del ricorrente ha depositato una memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso, non sottoscritta personalmente dalla parte e priva quindi dei requisiti per produrre l'estinzione del giudizio. La Corte ha quindi rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che la rinuncia depositata dal difensore non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio perché non sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e perché la procura speciale non conferiva al difensore il potere di rinunciare al ricorso. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 del CCNL Enti locali

    È richiamato come base contrattuale della domanda di compenso aggiuntivo per il lavoro svolto nel periodo indicato.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere efficace, deve rispettare i requisiti previsti dalla norma; in mancanza, non produce l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere idonea a determinare l'estinzione del giudizio, deve essere validamente sottoscritta dalla parte personalmente quando richiesto dalla legge; la sola sottoscrizione del difensore non basta se il potere di rinunciare non gli è stato conferito.
  • Se la rinuncia al ricorso non è processualmente valida, essa può comunque manifestare il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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