Cassazione Civile, Ordinanza n. 10312/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare irrogato a un docente di un istituto scolastico per avere indotto una studentessa celiaca ad assaggiare un alimento contenente farina e glutine durante una lezione di cucina. Il giudice di primo grado aveva annullato la censura scritta; in appello, su impugnazione del Ministero, la sanzione era stata rideterminata in avvertimento scritto. Il docente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sul diritto di difesa, deducendo che la sanzione fosse fondata su una dichiarazione della studentessa successiva e nuova rispetto alla contestazione dell’addebito, non conosciuta né contestabile in sede difensiva; (2) vizi motivazionali, sostenendo di non avere avuto alcun rapporto docente-discente con la studentessa indicata e di non averla indotta ad assumere alcunché, con contestazione della valorizzazione dei registri elettronici; (3) violazione delle norme sulle spese e sull’articolazione della domanda subordinata, contestando anche il mancato rilievo che non si sarebbe mai scusato per l’accaduto e che la rideterminazione della sanzione sarebbe stata condizionata all’accoglimento della domanda principale di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito (contestazione disciplinare, verbale di audizione, registri elettronici, provvedimento sanzionatorio). Ha quindi applicato il principio per cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito e ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., osservando che il vizio è configurabile solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione formale di violazione di legge non è ammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come parametro del procedimento disciplinare nel pubblico impiego; la Corte non ne affronta il merito perché reputa le censure inammissibili.
art. 7 L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie del procedimento disciplinare; la Corte non entra nel merito per la natura fattuale delle doglianze.
art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione alle controversie di lavoro pubblico e alle domande sul rapporto tra impugnazione della sanzione e regime delle spese; la Corte non accoglie la censura.
art. 91 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non integra vizio la mera doglianza sulla compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è espressione del potere discrezionale del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile rilevano come nullità della sentenza solo nei casi estremi che integrano la violazione del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; al di fuori delle ipotesi estreme non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale una doglianza che, in sostanza, richieda la rilettura delle prove e una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Nel giudizio di legittimità la violazione dell’art. 91 c.p.c. è configurabile solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare non impedisce adattamenti non sostanziali della descrizione del fatto, quando non introducano un illecito diverso o più grave e non comprimano il diritto di difesa del lavoratore.
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