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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10309/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata da un ente pubblico a un proprio impiegato amministrativo, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, per avere il lavoratore timbrato l'ingresso, poi l'uscita, e nel corso della giornata essersi allontanato senza autorizzazione dal posto di lavoro e senza marcare l'uscita sul badge. Il giudice di merito aveva annullato la sanzione ritenendola sproporzionata rispetto al fatto, escludendo però che la condotta fosse fraudolenta o produttiva di danni/disservizi, e aveva anche negato la possibilità di rideterminare la sanzione perché tale richiesta dell'amministrazione era stata proposta solo in appello. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato: 1) violazione delle norme del regolamento disciplinare e del codice di comportamento, oltre agli artt. 2106 e 2697 c.c. e all'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la riconducibilità della condotta alle ipotesi sanzionatorie previste e aveva motivato in modo insufficiente sulla sproporzione; 2) violazione dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, per avere ritenuto necessaria una specifica richiesta di parte ai fini della rideterminazione della sanzione, mentre il giudice avrebbe dovuto procedere comunque una volta annullata la sanzione per difetto di proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla motivazione sulla proporzionalità della sanzione, rilevando che la corte territoriale aveva effettivamente valutato la condotta e che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori del "minimo costituzionale". Ha invece accolto la censura sulla mancata rideterminazione della sanzione, affermando che l'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, applicabile ratione temporis come norma processuale, attribuisce al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione quando quella irrogata sia annullata per difetto di proporzionalità, senza che tale potere sia subordinato a una espressa richiesta dell'amministrazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in collegamento con i principi del giusto processo.

  • art. 1, commi 1, 2 e 3, lett. e), Regolamento di disciplina INPS

    richiamato come parametro disciplinare della condotta contestata.

  • art. 2, commi 7 e 10, Regolamento di disciplina INPS

    il comma 7 individua le ipotesi sanzionate; il comma 10 è stato richiamato per la valutazione della proporzionalità della sanzione.

  • artt. 4 e 14, comma 1, Codice di comportamento INPS

    richiamati come norme comportamentali asseritamente violate dal dipendente.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato quale base generale della responsabilità disciplinare del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dei fatti disciplinarmente rilevanti.

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

    "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione..."

    norma processuale che attribuisce al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione quando quella irrogata sia annullata per sproporzione, senza necessità di richiesta dell'amministrazione.

  • art. 22, comma 13, d.lgs. 165/2001

    la disciplina transitoria richiamata non si estende alla modifica dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 relativa ai poteri del giudice.

  • art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 75/2017

    norma che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 63 d.lgs. 165/2001.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla giurisprudenza conforme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono più ammissibili come tali; il controllo sulla motivazione è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In materia disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, quando la sanzione venga annullata per difetto di proporzionalità, il giudice ordinario può e deve rideterminare la misura della sanzione applicando le norme vigenti, senza che sia necessaria una specifica istanza dell'amministrazione.
  • Il potere giudiziale di rideterminazione della sanzione disciplinare si giustifica per evitare che un vizio di proporzionalità produca impunità rispetto a un illecito accertato, preservando al contempo lo specifico interesse pubblico violato.
  • La valutazione della gravità dell'addebito disciplinare deve tenere conto sia della dimensione oggettiva della condotta sia di quella soggettiva, ma la questione della proporzionalità della sanzione resta distinta dal solo accertamento dell'esistenza dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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