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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10311/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra il 02/05/2002 e il 28/02/2009 con un ente pubblico. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento della nullità, annullabilità, illegittimità o inefficacia di tali contratti, nonché l’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per il periodo considerato. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, parametrato alla perdita economica per ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR, e il riconoscimento della regolarità della posizione contributiva con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i contratti e accertato la subordinazione, rigettando però le altre domande. La Corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che ferie, tredicesima e TFR erano stati invocati non come retribuzione ma come criteri di liquidazione equitativa del danno; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2116, comma 2, c.c. e della legge n. 388/2000, contestando il rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione assicurativa e della correlata tutela risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’esclusione del risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 in ragione dell’intervenuta stabilizzazione del lavoratore e della mancata allegazione e prova di ulteriori danni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il lavoratore poteva domandare il mero accertamento del diritto alla regolarità della posizione contributiva senza necessità di evocare in giudizio l’ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando il diritto del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva per il periodo 02/05/2002-28/02/2009 e condannando l’ente agli adempimenti necessari per la regolarizzazione. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del resistente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La tutela risarcitoria prevista per l’abuso dei contratti flessibili nella P.A. non spetta quando il lavoratore abbia ottenuto la stabilizzazione, che costituisce misura equivalente idonea a sanzionare l’abuso; restano comunque possibili danni ulteriori, ma solo se allegati e provati dal lavoratore.

  • art. 2126 c.c.

    È richiamato per delimitare la tutela spettante al lavoratore che abbia prestato attività in base a un rapporto poi accertato come subordinato, nei limiti del periodo pregresso.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    È richiamato quale parametro dell’indennità onnicomprensiva correlata all’abuso del termine; la Corte ne esclude l’applicazione quando la stabilizzazione abbia già realizzato il bene della vita perseguito.

  • art. 8, L. n. 604/1966

    È richiamato come criterio di quantificazione dell’indennità onnicomprensiva prevista dalla disciplina richiamata.

  • art. 2116 c.c.

    Prima del raggiungimento dell’età pensionabile, l’omissione contributiva legittima sia un’azione di condanna generica al risarcimento del danno sia un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso per violazione di legge in relazione ai due motivi proposti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo al precedente operato dalla Corte territoriale non è condiviso dalla Cassazione nella parte in cui ha portato a dichiarare inammissibile la domanda di mero accertamento della regolarità contributiva.

  • L. n. 388/2000

    È evocata nel secondo motivo insieme all’art. 2116 c.c. in relazione ai profili contributivi.

  • Cass. 13/02/2023 n. 4360

    È richiamata per ribadire che, in caso di co.co.co. con sostanza di lavoro subordinato nella P.A., non è ammessa conversione a tempo indeterminato, ma solo tutela risarcitoria nei limiti dell’art. 2126 c.c., ricostruzione contributiva e TFR per il periodo pregresso.

  • Cass. 03/07/2017 n. 16336

    È richiamata per affermare che la stabilizzazione del lavoratore equivale al bene della vita perseguito e impedisce il riconoscimento del danno previsto per l’abusivo ricorso a contratti flessibili, salvo danni ulteriori specificamente allegati e provati.

  • Cass., SS.UU., n. 5072/2016

    È richiamata quale fonte dei principi sull’abuso del ricorso ai contratti a termine, sulla funzione satisfattiva della stabilizzazione e sulla possibilità di allegare e provare ulteriori danni non coperti dalla misura equivalente.

  • Cass. 22/01/2015 n. 1179

    È richiamata per distinguere, in tema di omissione contributiva, il danno da perdita della prestazione pensionistica e il danno da irregolarità contributiva azionabile prima della pensione, anche mediante mero accertamento o condanna generica.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, in giudizio, risultino sostanzialmente subordinati non consente la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, ma può dare luogo a tutela risarcitoria e alla ricostruzione della posizione contributiva nei limiti delle regole speciali applicabili.
  • Quando il lavoratore sia stato successivamente stabilizzato, la stabilizzazione può integrare una misura equivalente idonea a soddisfare il bene della vita perseguito e a escludere il risarcimento tipico previsto per l’abuso dei contratti flessibili, salvo che il lavoratore alleghi e provi danni ulteriori e diversi.
  • Il danno ulteriore da abuso nella successione di contratti flessibili non si presume e non coincide con la sola mancata conversione del rapporto o con la perdita del posto; deve essere specificamente allegato e dimostrato da chi lo invoca.
  • In materia di omissione contributiva, prima del raggiungimento dell’età pensionabile il lavoratore può agire anche con domanda di mero accertamento dell’irregolarità contributiva, senza che sia necessaria la presenza in giudizio dell’ente previdenziale, quando la domanda sia diretta nei confronti del datore di lavoro per ottenere la regolarizzazione.
  • Il giudice può pronunciare sulla regolarità della posizione contributiva e ordinare al datore di lavoro gli adempimenti necessari alla sua sistemazione, distinguendo tale tutela dall’azione di condanna al versamento dei contributi in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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