Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15982/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una richiesta dell’Amministrazione finanziaria di iscrizione di ipoteca cautelare, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a garanzia di crediti tributari Ires, Irpef, Iva e Irap relativi agli anni 2008 e 2009, già oggetto di accertamenti definitivi. La garanzia veniva chiesta nei confronti della società a responsabilità limitata unipersonale e del socio unico, sul presupposto della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in società a ristretta base partecipativa. In primo grado l’istanza cautelare era stata accolta solo parzialmente; in appello la decisione veniva riformata e l’iscrizione ipotecaria annullata, ritenendosi non configurabile una responsabilità del socio per i debiti fiscali della società e non operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR ritenuto di poter valutare la fondatezza della pretesa fiscale; violazione del medesimo art. 22 e di altre norme tributarie e civilistiche per avere escluso l’applicabilità delle misure cautelari al socio unico; violazione delle stesse norme per avere negato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, che invece incombeva al socio vincere dimostrando accantonamento o reinvestimento; nullità della sentenza per avere il giudice d’appello pronunciato oltre i limiti della propria cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto erronea la tesi della CTR secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e a maggior ragione in quelle con socio unico, non opererebbe la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui la presunzione è legittima e resta salva la prova contraria del contribuente. La Corte ha inoltre precisato, in motivazione, che la tutela cautelare va valutata tenendo conto di fumus e periculum e che il socio può essere destinatario di misure cautelari in relazione al proprio debito tributario e alle sanzioni personali, mentre la misura relativa al debito sociale incide sui beni della società.

Norme richiamate

  • art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Consente l’adozione di misure cautelari a garanzia del credito tributario; la loro valutazione avviene in termini di fumus boni iuris e periculum in mora, senza che ciò implichi un nuovo giudizio pieno sulla fondatezza dell’accertamento, salvo il profilo del fondamento della pretesa cautelata.

  • artt. 38 e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1972

    Richiamati dall’Agenzia a sostegno della pretesa di maggiore reddito e della relativa presunzione di attribuzione al socio.

  • art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base degli accertamenti IVA posti a fondamento della misura cautelare.

  • art. 98, comma 6, del D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come norma a sostegno della pretesa fiscale e delle conseguenti garanzie cautelari.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato nel contesto della responsabilità del socio di società di capitali e dell’autonomia patrimoniale perfetta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere di provare che i maggiori utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il motivo relativo alla nullità della sentenza d’appello.

  • artt. 2 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel motivo di nullità per dedotta violazione dei requisiti della decisione tributaria.

  • artt. 40, 112 e 295 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di nullità per asserita pronuncia oltre i limiti della cognizione e per violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 7 del D.L. n. 269 del 2003

    Richiamato in motivazione come disposizione che concentra le sanzioni sul soggetto rappresentato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione nelle società con socio unico, è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile dal contribuente solo con prova contraria specifica, idonea a dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che il socio è estraneo alla gestione societaria.
  • Ai fini delle misure cautelari tributarie ex art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, il giudizio del magistrato riguarda il fumus della pretesa garantita e il periculum in mora, non potendo la CTR escludere la misura sulla base dell’erronea negazione della presunzione fiscale sottostante.
  • La responsabilità del socio unico per il debito tributario personale derivante dalla presunta attribuzione degli utili e per le relative sanzioni è distinta dal debito della società, che resta aggredibile nei limiti del patrimonio sociale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.