Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU/TIA relativo alle annualità 2009 e 2012 emesso dal Comune nei confronti di una società che gestisce un centro commerciale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto integralmente il gravame della società, annullando l’atto impositivo sul presupposto che il Comune non avesse previsto nel regolamento comunale alcuna assimilazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali prodotti dalla contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’assenza di una delibera di assimilazione non comportasse l’integrale annullamento del tributo, ma al più l’applicazione della disciplina sui rifiuti speciali con esclusione dalla tassazione solo delle superfici in cui si formano esclusivamente tali rifiuti; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la società aveva chiesto una riduzione del tributo per interventi tecnico-organizzativi, non l’esenzione, e che la CTR aveva trascurato la circostanza che i rifiuti speciali erano riferibili anche alle attività interne del centro commerciale e non solo alla società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e solo parzialmente fondato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle questioni eventualmente assorbite, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che la mancata adozione della delibera/regolamento di assimilazione non comporta l’inapplicabilità del tributo, ma non esclude la tassazione solo per la parte di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, ai sensi dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993. Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la censura limitatamente all’omessa valutazione della richiesta di riduzione e non di esenzione; ha invece respinto la doglianza nuova relativa alla diversa provenienza dei rifiuti, perché dedotta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto nel secondo motivo di ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte esclude la non autosufficienza del ricorso, ritenendo sufficientemente esposti i fatti sostanziali e processuali rilevanti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio in tema di esenzioni o riduzioni della superficie tassabile.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi"
L’esclusione dalla superficie tassabile opera solo per la parte di locali in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati; si tratta di un’eccezione che il contribuente deve allegare e provare.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63
Richiamato dal ricorrente tra le norme che regolano la pretesa tributaria comunale.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti da attività economiche; l’assimilazione assume rilievo decisivo per le annualità successive all’entrata in vigore del decreto.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7
In presenza di rifiuti assimilati e di avvio al recupero, consente l’esonero dalla privativa comunale e la correlata riduzione tariffaria proporzionale.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 10
Prevede agevolazioni nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con eccezioni per la raccolta differenziata degli imballaggi.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14
Prevede un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2
Nel metodo normalizzato per la tariffa dei rifiuti, contempla una riduzione e non un’esenzione, ove i rifiuti assimilati siano avviati a recupero direttamente dal produttore.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 190
È richiamata solo per dare atto della sospensione del giudizio finalizzata a valutare una possibile definizione agevolata, che però non è stata attivata dalla controricorrente.
Massime di principio
- La mancata adozione, da parte del Comune, di una delibera o previsione regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non comporta l’inapplicabilità del tributo, ma impone di verificare la disciplina dei rifiuti speciali e di escludere dalla tassazione solo le superfici in cui tali rifiuti si formano esclusivamente.
- L’esenzione dalla tassazione per le superfici produttive di rifiuti speciali costituisce un’eccezione al regime ordinario e deve essere specificamente allegata e provata dal contribuente.
- Quando la normativa consente solo una riduzione tariffaria proporzionale ai rifiuti avviati a recupero, il giudice non può trasformarla in un’esenzione integrale dal tributo.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni di fatto nuove, se la parte non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia tempestivamente dedotte.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo quando il fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito.
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