Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La società aveva agito per responsabilità contro il proprio ex presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, contestandogli l'uso improprio di denaro sociale per spese personali e l'omessa vigilanza su analoghe condotte distrattive dell'ex direttore generale, già condannato in sede penale. In appello la domanda era stata respinta perché le spese sostenute dall'amministratore, pur ritenute estranee all'oggetto sociale, erano state rimborsate alla società dal socio pubblico di maggioranza secondo l'atto di struttura; perciò, secondo la Corte territoriale, non risultava un danno patrimoniale effettivo o anche solo potenziale in capo alla società, né era stato allegato che il socio pubblico avesse richiesto la restituzione delle somme o contestato i rendiconti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che, nella responsabilità contrattuale dell'amministratore, la società deve provare solo violazione e nesso causale, mentre l'amministratore deve provare la non imputabilità; inoltre ha sostenuto che il rimborso del socio pubblico non rendeva irrilevante il danno, poiché il socio avrebbe potuto chiedere il conguaglio delle somme anticipate. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle gravi responsabilità dell'amministratore, assumendo che i giudici di merito avessero trascurato di verificare le irregolarità gestorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso in astratto la possibilità per il socio pubblico di agire in rimborso, ma aveva accertato in concreto l'assenza di un danno per la società, poiché le spese erano state già reintegrate dal socio pubblico e non risultavano né richieste di rimborso né contestazioni dei rendiconti né iscrizione di un debito verso il socio nei bilanci. Ha inoltre osservato che la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione un accertamento di fatto, non deducibile come fatto nuovo in cassazione e comunque non veicolato con il corretto vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda di responsabilità e l'aveva respinta nel merito per difetto di un elemento costitutivo, cioè il danno; inoltre, è stato richiamato il principio per cui neppure la condanna generica è ammissibile quando il danno sia escluso. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla responsabilità degli amministratori verso la società, di natura contrattuale
richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità
richiamato per il riparto dell'onere della prova nella responsabilità dell'amministratore
invocato nel ricorso come norma sulle prove e sulla valutazione del materiale probatorio
invocato nel ricorso come norma sulla valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore
richiamati dalla ricorrente con riferimento all'interpretazione dell'atto di struttura
invocato per denunciare un preteso omesso esame della domanda di responsabilità
richiamato per escludere l'ammissibilità della condanna generica quando sia negato il danno
utilizzato per la censura di violazione di legge
utilizzato per la censura di omessa pronuncia
richiamato dalla Corte come mezzo corretto per censurare un accertamento di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Cass. S.U. n. 29862/2022
richiamata per il principio secondo cui la condanna generica non è ammissibile se è escluso il danno
Cass. S.U. n. 4315 del 20 febbraio 2020
richiamata per il presupposto processuale del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore, il giudice deve verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria; se manca il danno, la domanda va respinta anche quando siano allegate irregolarità gestorie.
- La società attrice non può limitarsi ad allegare una distrazione di risorse se dagli atti emerge che l'esborso sia stato neutralizzato da un rimborso di terzo e non sia stato dimostrato un effettivo depauperamento patrimoniale, neppure in via potenziale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La censura di omesso esame di una domanda è infondata se il giudice di merito ha comunque deciso la domanda nel merito, respingendola per difetto di un elemento costitutivo; non sussiste omessa pronuncia quando vi sia una decisione di rigetto.
- La condanna generica non è ammissibile quando sia stata esclusa la stessa esistenza di un danno risarcibile.
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