Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare adottata da un condominio facente parte, secondo la prospettazione della parte attrice, di un supercondominio insieme ad altri due edifici condominiali. La ricorrente sosteneva che alcuni punti all'ordine del giorno riguardassero beni e spazi comuni dell'intero supercondominio e che, quindi, non potessero essere validamente approvati dalla sola assemblea di uno dei condomìni senza la partecipazione di tutti i proprietari interessati. In primo grado la domanda di annullamento era stata rigettata; in appello la soccombente aveva insistito su più profili: mancata considerazione di un precedente giudicato, omessa pronuncia su un punto dell'ordine del giorno, carenza di interesse ad agire, errata qualificazione delle decisioni come "preparatorie" e violazione delle norme sulle maggioranze e sull'uso esclusivo di un posto auto. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) omesso esame di un giudicato esterno formatosi su una successiva delibera intercondominiale dichiarata nulla; 2) omessa pronuncia e mancanza di motivazione in relazione al punto 9 dell'ordine del giorno; 3) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 1137 c.c. per avere la Corte d'appello negato l'interesse ad agire; 4) violazione degli artt. 1136 e 1138 c.c. per la qualificazione di alcuni punti come deliberazioni preparatorie subordinate all'approvazione degli altri condomìni; 5) violazione degli artt. 1102, 1120 e 1136 c.c. sul punto relativo all'assegnazione a uso esclusivo di un posto auto e sulle maggioranze richieste per eventuali innovazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno dedotto non era stato eccepito nel giudizio di merito e, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione quando si sia formato nel corso del giudizio di appello; in tale ipotesi il rimedio è la revocazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla mancata decisione relativa al punto 9 dell'ordine del giorno, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, dalla stessa ricostruzione della ricorrente emergeva che non vi era stata una vera delibera ma una comunicazione dell'amministratore. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati disattesi perché la Corte d'appello non aveva negato in astratto che, nel supercondominio, le deliberazioni sui beni comuni debbano essere adottate secondo le regole proprie del complesso, ma aveva correttamente qualificato come meramente preparatorie e non lesive le decisioni subordinate all'approvazione degli altri condomìni; di conseguenza, non vi era una lesione concreta e attuale dell'art. 1136 c.c. e restava assorbita la questione della legittimità sostanziale dell'assegnazione del posto auto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per dedurre questioni che attengono a un giudicato esterno non eccepito nel merito e formatosi nel corso del giudizio di appello.
art. 395, n. 5 c.p.c.
il contrasto della sentenza con altra precedente avente autorità di cosa giudicata, se il giudicato esterno si forma in appello e non viene eccepito, integra il rimedio della revocazione e non quello del ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello si sia espresso sul vizio di mancata decisione dedotto contro la sentenza di primo grado, anche richiamando le considerazioni della decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
la censura di mancanza di motivazione non è fondata se la sentenza di appello contiene una risposta alla doglianza, ancorché la parte contesti gli argomenti usati dal giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. nel contesto della censura di motivazione, senza che sia ravvisata una violazione autonomamente decisiva.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire va valutato in relazione alla concreta lesione prospettata; nel caso, la Corte ha ritenuto che le decisioni preparatorie non ledessero in modo attuale la posizione della ricorrente.
art. 1137 c.c.
l'impugnazione della delibera è infondata quando la decisione contestata è meramente preparatoria e subordinata a successive determinazioni, dunque non immediatamente lesiva.
art. 1136 c.c.
nel supercondominio le deliberazioni sui beni comuni si valutano secondo il numero degli aventi diritto e il valore dell'intero complesso; tuttavia, se la decisione è solo preparatoria e non vincolante, non si configura una concreta violazione delle regole di maggioranza.
art. 1138 c.c.
richiamato nel contesto della censura sulla validità delle deliberazioni condominiali, ma non ritenuto violato alla luce della qualificazione preparatoria delle decisioni.
art. 1102 c.c.
la doglianza sull'uso esclusivo del posto auto è stata assorbita, perché la delibera era stata qualificata come preparatoria e non vincolante.
art. 1120 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita innovazione, ma la questione è stata assorbita dalla natura preparatoria della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti processuali per l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di merito non dedotto con la dovuta tempestività non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; il rimedio è, se del caso, la revocazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato il motivo relativo alla mancata decisione del primo giudice e abbia fornito una risposta, anche sintetica, alla censura.
- Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali l'interesse ad agire richiede una lesione concreta e attuale: deliberazioni meramente preparatorie, subordinate a successive approvazioni, non integrano di regola una lesione immediatamente impugnabile.
- Nel supercondominio le deliberazioni sui beni comuni devono essere assunte secondo i criteri di maggioranza riferiti all'intero complesso; tuttavia la censura sulle maggioranze è irrilevante quando l'atto contestato non abbia natura decisoria vincolante ma solo preparatoria.
- Le questioni sostanziali relative al contenuto della futura decisione possono restare assorbite se il giudice qualifica l'atto impugnato come non ancora idoneo a incidere sulla sfera giuridica del condomino.
- In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente contestare gli argomenti della motivazione se la sentenza impugnata abbia comunque preso posizione sul punto decisivo devoluto.
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