Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva riconosciuto a una banca la collocazione ipotecaria di un credito che era stato ammesso dal giudice delegato solo in chirografo, poiché dal libro fondiario non risultava iscritta ipoteca alla data del fallimento. Il tribunale ha valorizzato un decreto del giudice tavolare che aveva ordinato la reintavolazione dell'ipoteca con il grado originario, ritenendo tale provvedimento non più riesaminabile nel giudizio di opposizione e quindi sufficiente a rendere l'ipoteca opponibile alla massa ex art. 45 l. fall. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del decreto per motivazione apparente, per mancato esame delle questioni sulla cristallizzazione della massa attiva; 2) violazione dell'art. 45 l. fall., perché la opponibilità dell'ipoteca non poteva fondarsi sulla retroattività del decreto di reintavolazione, ma sulla formale iscrizione, avvenuta dopo la sentenza di fallimento; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 737 ss. c.p.c. e 52, comma 2, l. fall., per avere il tribunale ritenuto intangibili i provvedimenti tavolari e per non aver verificato nel merito se l'ipoteca fosse effettivamente esistente prima del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha affermato che i decreti emessi nel procedimento tavolare hanno natura non decisoria e non sono idonei al giudicato sostanziale; pertanto, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non poteva arrestarsi alla sola efficacia del decreto di reintavolazione, ma doveva verificare in concreto se il diritto ipotecario fosse effettivamente esistente prima del fallimento oppure estinto. Poiché tale accertamento non era stato compiuto, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore avverso l'esclusione o l'ammissione del credito con diverso grado di prelazione.
art. 45 l. fall.
l'opponibilità alla massa richiede il rispetto delle formalità idonee a rendere opponibile l'atto ai terzi; non basta il solo richiamo a un decreto tavolare se non si accerta l'effettiva esistenza del diritto prima del fallimento.
art. 111 Cost.
richiamato ai fini della censura di nullità per motivazione apparente del decreto impugnato.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocata per i vizi di diritto dedotti.
art. 2909 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'efficacia di giudicato dei provvedimenti tavolari.
artt. 737 ss. c.p.c.
richiamati per sostenere la natura non contenziosa e non decisoria del procedimento tavolare.
art. 52, comma 2, l. fall.
richiamato per contestare il divieto di riesame del diritto in sede di accertamento del passivo.
artt. 126 ss. r.d. n. 499/1929
disciplinano il procedimento tavolare davanti al tribunale o alla corte d'appello in sede di reclamo.
art. 94 r.d. n. 499/1929
l'indagine del giudice tavolare è limitata ai soli ostacoli formali all'iscrizione.
art. 61 r.d. n. 499/1929
resta salva l'impugnativa in via contenziosa dell'intavolazione da parte di chi ritenga leso il proprio diritto.
art. 742 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti tavolari.
art. 130 bis l. Tav.
citato in relazione al rigetto del reclamo contro il decreto tavolare.
Massime di principio
- I provvedimenti emessi nel procedimento tavolare hanno natura non decisoria: accertano soltanto l'assenza di ostacoli formali all'iscrizione e non risolvono controversie sui diritti soggettivi, sicché non producono giudicato sostanziale sul diritto reale intavolato.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice non può limitarsi a prendere atto di un decreto tavolare di reintavolazione o di iscrizione, ma deve verificare in concreto se il diritto di prelazione esisteva effettivamente prima del fallimento e se fosse quindi opponibile alla massa.
- La pubblicità tavolare attribuisce una presunzione di legittimità al titolo iscritto, ma tale presunzione è superabile con prova contraria nel giudizio ordinario; l'iscrizione non impedisce di accertare che il diritto sia sostanzialmente inesistente, diverso o meno ampio.
- L'efficacia costitutiva dell'intavolazione opera sul piano dell'acquisto, modificazione o estinzione dei diritti reali immobiliari, ma non trasforma il decreto tavolare in una decisione irrevocabile né esclude il controllo sulla reale esistenza del diritto nei rapporti controversi.
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