Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale un soggetto aveva riportato danni e aveva poi ceduto il proprio credito risarcitorio a una società. In primo grado il giudice aveva condannato il responsabile del sinistro e la sua compagnia assicuratrice al pagamento di somme in favore della cessionaria; il Tribunale di Roma, in appello, ha poi ritenuto non provata un’entità del risarcimento superiore a quella già liquidata e ha respinto l’impugnazione. La società ha quindi proposto revocazione deducendo errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma il Tribunale ha ritenuto che si trattasse in realtà di critiche valutative sul quantum del risarcimento e sulle spese. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la sentenza resa in revocazione per avere negato la sussistenza di errori percettivi su IVA, verniciatura di un paraurti e calcolo delle spese; 2) la sentenza d’appello per asserita riforma in peius del quantum senza appello incidentale; 3) per uso di prove documentali non contestate e travisamento del loro contenuto; 4) per omessa pronuncia sulla richiesta di CTU e motivazione apparente; 5) per mancata considerazione dell’incidenza dell’IVA sul risarcimento; 6) per mancato riconoscimento di spese e compensi stragiudiziali; 7) per nuova riforma in peius delle spese e per erroneo calcolo delle spese anticipate. La controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, rivolto contro la sentenza resa in sede di revocazione, è stato ritenuto inammissibile perché non individuava in modo specifico un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., ma investiva in realtà valutazioni del giudice sull’entità del danno e delle spese. Gli ulteriori sei motivi, rivolti contro la sentenza d’appello, sono stati dichiarati inammissibili per tardività del ricorso per cassazione: la notificazione dell’atto di citazione per revocazione equivale a notificazione della sentenza ai fini del termine breve, e la sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. produce effetti solo dalla comunicazione del relativo provvedimento; nel caso concreto la sospensione era stata disposta quando il termine era già scaduto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento della somma di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore meramente percettivo, consistente nell’affermazione di un fatto incontestato la cui esistenza è esclusa, o nell’affermazione dell’inesistenza di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti; non può essere usata per censurare valutazioni del giudice sul merito, sul quantum risarcitorio o sulle spese.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    L’istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione non produce effetto automatico; l’effetto sospensivo decorre solo dalla comunicazione del provvedimento che la accoglie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per dedotta omessa o indebita pronuncia, ma non esaminato nel merito per tardività/inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d’appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’uso delle prove documentali e alla loro pretesa errata percezione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedotta motivazione apparente, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la mancata considerazione dell’IVA nel risarcimento del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso giudicato interno e sulla riforma in peius senza appello incidentale.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso giudicato interno e sulla riforma in peius senza appello incidentale.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese stragiudiziali.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese stragiudiziali.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria, in ragione dell’irragionevole implausibilità delle difese e della palese tardività del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione un fatto la cui esistenza sia incontestata e immediatamente verificabile dagli atti, o abbia escluso un fatto che risulti invece positivamente dagli atti; non è utilizzabile per contestare apprezzamenti valutativi, stime equitative o conclusioni sul quantum.
  • Quando il giudice di revocazione sospende il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., la sospensione opera soltanto dalla comunicazione del relativo provvedimento, non dalla mera presentazione dell’istanza.
  • La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza d’appello equivale a notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Le doglianze che mirano a sostituire alla valutazione equitativa del giudice una diversa quantificazione del danno o delle spese non integrano, di per sé, errori di fatto revocatori, ma censura di merito.
  • Se il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello è proposto oltre il termine breve, è inammissibile anche se la parte abbia coltivato parallelamente il rimedio della revocazione, salvo valida sospensione del termine nei modi di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.