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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo di una società, disposta ai sensi dell’art. 173 l. fall. per ritenute gravi carenze informative nella proposta e nella relazione dell’attestatore: svalutazione non giustificata di partecipazioni in società cinesi, sopravvalutazione delle giacenze di magazzino, mancata prova documentale di un preliminare di vendita immobiliare e dell’incasso di una somma a titolo di acconto/caparra, oltre all’omessa indicazione di tre contratti di affitto d’azienda. Dopo la revoca, il tribunale ha dichiarato il fallimento; la corte d’appello, in sede di rinvio, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. La ricorrente ha censurato: 1) l’inammissibilità dichiarata dalla corte d’appello di alcune difese svolte per la prima volta nel giudizio di rinvio, sostenendo che si trattasse di mere argomentazioni difensive ammissibili; 2) l’omessa pronuncia sulla nuova eccezione di carenza di legittimazione del pubblico ministero a proporre il reclamo avverso il decreto di omologazione; 3) la ritenuta violazione degli obblighi informativi verso i creditori e l’applicazione dell’art. 173 l. fall., sostenendo che le omissioni non avessero inciso sul consenso dei creditori, che avevano comunque votato a favore; 4) l’omesso esame delle deduzioni sulla necessità di limitare la verifica della fattibilità economica del concordato liquidatorio alla sola manifesta inettitudine del piano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per assoluta carenza di specificità, perché la ricorrente non ha chiarito il contenuto concreto delle difese asseritamente trascurate né la loro decisività. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nel giudizio di rinvio, opera il giudicato implicito formatosi con la precedente pronuncia rescindente: dopo la cassazione e nel perimetro del rinvio non possono essere dedotte questioni nuove, neppure rilevabili d’ufficio, se idonee a rimettere in discussione gli effetti intangibili della sentenza di cassazione; il difetto di legittimazione, quindi, non era più deducibile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a sovvertire l’accertamento di merito della corte territoriale sulla gravità e idoneità decettiva delle carenze informative, accertamento che evidenziava l’inattendibilità della relazione attestativa e l’impossibilità per i creditori di valutare serietà e fattibilità del piano. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto il reclamo è stato respinto in sede di rinvio.

  • art. 173 l. fall.

    la revoca dell’ammissione al concordato è giustificata da gravi carenze informative e da una proposta non idonea a consentire ai creditori una valutazione consapevole della serietà e fattibilità del piano.

  • art. 161 l. fall.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di contenuto e documentazione della proposta di concordato.

  • art. 162 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel perimetro della disciplina del concordato preventivo.

  • art. 163 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel perimetro della disciplina del concordato preventivo.

  • art. 180 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel perimetro della disciplina del concordato preventivo.

  • art. 183 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel perimetro della disciplina del concordato preventivo.

  • art. 70, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate.

  • art. 72 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione/struttura della sentenza.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla specificità delle impugnazioni.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in tema di divieto di domande/eccezioni nuove.

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di rinvio e alle preclusioni delle parti.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze processuali.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze processuali.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze processuali e motivazionali.

  • art. 7 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione del pubblico ministero.

  • art. 122 d.lgs. n. 5/2006

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione del pubblico ministero.

  • art. 69 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione del pubblico ministero.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione del pubblico ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, in caso di rigetto dell’impugnazione, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: le parti non possono introdurre nuove domande o eccezioni e non sono deducibili neppure questioni rilevabili d’ufficio se incompatibili con il giudicato implicito formatosi sulla sentenza rescindente.
  • La legittimazione delle parti, una volta celebrato il giudizio di cassazione e nei limiti del processo di rinvio, deve considerarsi coperta da preclusione implicita, salvo che la Corte di cassazione abbia deciso soltanto su una questione logicamente preliminare che lasci aperto il punto.
  • La revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. può fondarsi non solo su atti di frode in senso stretto, ma anche su gravi carenze informative della proposta o della relazione attestativa tali da impedire ai creditori una valutazione consapevole della reale consistenza dell’attivo e della serietà/fattibilità del piano.
  • Per contestare utilmente l’inammissibilità di difese svolte in rinvio occorre indicare con precisione il contenuto delle difese stesse e dimostrarne la decisività, non essendo sufficiente una doglianza generica.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento ampio e puntuale sulla inattendibilità della documentazione e sull’idoneità delle omissioni a incidere sulla valutazione dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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