Cassazione Civile, Ordinanza n. 32387/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA, IRPEG/IRES e IRAP, contestando alla società operazioni soggettivamente inesistenti nell’acquisto di autoveicoli provenienti da altri Stati intracomunitari, tramite una pluralità di soggetti ritenuti cartiere o intermediari fittizi. In sede di rinvio, la CTR ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per le imposte dirette, ma ha confermato la pretesa IVA ritenendo provata la partecipazione della società a una frode carosello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione del ne bis in idem, sostenendo che il giudizio tributario non potesse proseguire perché il legale rappresentante era stato assolto in sede penale con sentenza irrevocabile per i medesimi fatti; 2) violazione delle norme sul giudicato penale e sull’efficacia della sentenza penale nel processo tributario, assumendo che l’assoluzione penale dovesse impedire le sanzioni fiscali o comunque costituire prova nel giudizio tributario; 3) violazione della disciplina IVA e dell’onere della prova, censurando l’affermazione secondo cui, nelle frodi carosello, il contribuente dovrebbe controllare le operazioni commerciali per dimostrare la propria diligenza e l’assenza di consapevolezza della frode; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente considerato l’esito del giudizio penale e il materiale probatorio acquisito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio del ne bis in idem non opera, di regola, tra processo penale e pretesa tributaria, trattandosi di giudizi con presupposti, finalità e natura diversi; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della CTR e perché non risultava adeguatamente introdotta la questione relativa all’art. 21 del d.lgs. n. 74/2000; ha respinto il terzo motivo richiamando il consolidato criterio di riparto dell’onere probatorio nelle frodi carosello, secondo cui l’Ufficio deve provare anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, del carattere fraudolento dell’operazione, gravando poi sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile; ha rigettato il quarto motivo escludendo la motivazione apparente, poiché la sentenza della CTR conteneva una motivazione ampia e articolata, non inferiore al minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata la norma processuale evocata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 11 Cost.
invocato insieme alle altre norme a sostegno della dedotta violazione del ne bis in idem
art. 117 Cost.
invocato insieme alle altre norme a sostegno della dedotta violazione del ne bis in idem
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’operatività del divieto di secondo giudizio
art. 6 TUE
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio del ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
la Corte ne ha escluso l’applicabilità automatica alla pretesa tributaria, ribadendo che il divieto riguarda sanzioni di natura penale o comunque punitive applicate per il medesimo fatto
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che la questione non risultava adeguatamente introdotta e comunque non incideva sulla ratio decidendi della CTR
invocati per sostenere l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con la motivazione della CTR
richiamato per contestare il diniego della detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti
artt. 167, 168 lett. a), 178 lett. a) e 273 direttiva 2006/112/CE
richiamati dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione e contestare l’impostazione della CTR
evocato in relazione al riparto dell’onere della prova nelle frodi carosello; la Corte ha ribadito il criterio secondo cui l’Ufficio deve provare anche la consapevolezza del cessionario e, una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la propria diligenza
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per insufficiente motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali
la Corte ha precisato che il divieto di bis in idem non si estende alla mera pretesa impositiva, che non ha natura penale
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce, di regola, la parallela o successiva tutela tributaria rispetto al processo penale, quando la pretesa fiscale abbia natura di recupero dell’imposta e non di sanzione penale o comunque punitiva.
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente gli effetti del giudicato penale sulla pretesa fiscale; il suo rilievo va verificato in relazione alle norme processuali invocate e alla concreta ratio della decisione tributaria.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in frodi carosello, l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
- Quando l’Ufficio assolve il proprio onere probatorio sulla partecipazione alla frode, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è di per sé sufficiente.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto o è inferiore al minimo costituzionale; non ricorre quando la sentenza di merito espone in modo articolato le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
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