Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un'imposta trattenuta in Italia su canoni e interessi corrisposti, per l'anno 2009, da una società italiana del gruppo in qualità di sostituto d'imposta della società svedese. La società beneficiaria aveva chiesto il rimborso sostenendo di avere i requisiti per l'esenzione prevista dalla normativa interna di recepimento della Direttiva 2003/49/CE. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l'accertamento con adesione definito dalla società italiana sostituto d'imposta fosse intangibile anche nei confronti della società estera, e, dall'altro, che mancasse prova adeguata dei presupposti del rimborso, anche per tardiva produzione della documentazione necessaria. Con il ricorso per cassazione la società contribuente ha dedotto: 1) violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 26-quater d.P.R. 600/1972, per avere la sentenza attribuito effetti preclusivi nei confronti di un terzo a un accertamento definito con adesione da un diverso soggetto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere i giudici ignorato la documentazione già prodotta a prova dei requisiti dell'esenzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice affrontato il profilo della doppia imposizione e dell'asserito arricchimento senza causa derivante dal mancato rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'accertamento con adesione produce effetti soltanto nei confronti del soggetto che vi ha aderito e non può pregiudicare, nemmeno indirettamente, un diverso soggetto che contesti il proprio diritto al rimborso; ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva considerato la documentazione analiticamente prodotta dalla contribuente circa i requisiti per l'esenzione e la qualità di beneficiario effettivo. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
art. 1, commi 1, 11, 15, 16
La direttiva è richiamata come fonte dell'esenzione da ritenute su canoni e interessi e come norma finalizzata a evitare la doppia imposizione tra Stati membri.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato quale base normativa dell'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente versate.
L'accertamento con adesione è qualificato come accordo volontario tra amministrazione e contribuente, efficace solo nei confronti del soggetto aderente.
art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1972
La Corte ribadisce che l'esenzione richiede la qualità di beneficiario effettivo del provento e non può essere fruita da soggetti interposti o meri conduit.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione e del rimborso grava sul contribuente, ma nel caso concreto la Corte ritiene che tale prova sia stata in realtà offerta.
Il giudice di merito non può ignorare la documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità dedotto per la denuncia di violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
È il parametro dedotto per omesso esame di fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione ha efficacia esclusivamente nei confronti del soggetto che vi ha prestato adesione e non può essere opposto, nemmeno indirettamente, a un terzo che faccia valere un autonomo diritto al rimborso o all'esenzione; un'estensione a soggetti diversi è ammissibile solo se favorevole e in assenza di volontà contraria dell'interessato.
- Nelle controversie sul rimborso di ritenute in ambito di direttiva madre-figlia o interessi/canoni, il diritto all'esenzione va riconosciuto al beneficiario effettivo che dimostri di possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa, indipendentemente da eventuali ritardi del sostituto d'imposta nella produzione della documentazione.
- Ai fini dell'applicazione dell'esenzione fiscale internazionale, il criterio decisivo è quello del beneficiario effettivo: il vantaggio spetta solo a chi abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del reddito, con esclusione dei soggetti meramente interposti o conduit.
- Il giudice di merito deve esaminare la documentazione specificamente prodotta a sostegno del diritto al rimborso; non è sufficiente affermare in astratto la mancanza di prova senza confrontarsi con gli elementi istruttori allegati dalla parte.
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