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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di imposta versata in Italia, tramite sostituto d'imposta, su canoni e interessi corrisposti per l'anno 2010 a favore di una società residente in Svezia appartenente allo stesso gruppo di una società italiana. I giudici di merito avevano respinto il rimborso ritenendo, da un lato, che l'accertamento con adesione intervenuto tra la società italiana sostituto d'imposta e l'Amministrazione fosse intangibile e spiegasse effetti anche nei confronti della società estera, e dall'altro che mancasse prova sufficiente dei requisiti per l'esenzione dalla ritenuta e del diritto alla restituzione. Il ricorso per cassazione è stato proposto con tre motivi: violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 26-quater d.P.R. 600/1973 per avere la CTR attribuito all'accertamento con adesione effetti verso un terzo; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere ignorato la documentazione prodotta a prova dei requisiti di esenzione; omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la sentenza considerato la dedotta doppia imposizione e l'arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha affermato che l'accertamento con adesione produce effetti solo tra le parti che vi hanno aderito e non può pregiudicare un soggetto terzo beneficiario effettivo dei redditi, salvo eventuale estensione solo in bonam partem. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva considerato la documentazione analiticamente prodotta dalla società contribuente, idonea a dimostrare i requisiti dell'esenzione e la propria qualità di beneficiario effettivo ai sensi della Direttiva 2003/49/CE e dell'art. 26-quater d.P.R. 600/1973. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/49/CE

    art. 1, commi 1, 11, 15, 16

    La direttiva è richiamata come fonte dell'esenzione/agevolazione sui pagamenti di canoni e interessi infracomunitari e come strumento volto a evitare la doppia imposizione; il beneficiario effettivo che ne ricorra i presupposti può chiedere il rimborso della ritenuta.

  • art. 38, penultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale base normativa del rimborso richiesto dal contribuente.

  • art. 2 d.lgs. n. 218 del 1997

    L'accertamento con adesione ha natura negoziale/volontaria e i suoi effetti restano circoscritti al soggetto che vi ha aderito.

  • art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1972

    Per l'esenzione sui canoni e interessi rileva il requisito del beneficiario effettivo; la mancata tempestiva produzione documentale incide sul sostituto d'imposta, ma non esclude in sé il rimborso del beneficiario effettivo una volta provati i presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare violazioni di legge sostanziale nella sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente deduceva errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che la prova dei requisiti dell'esenzione era stata in concreto fornita.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'omesso esame del materiale probatorio ritualmente allegato.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo e alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione ha efficacia soltanto nei confronti del contribuente che vi ha prestato adesione e non può essere opposto, neppure in via indiretta, a un diverso soggetto che contesti autonomamente il proprio diritto al rimborso; un'estensione degli effetti verso coobbligati o terzi è ammissibile solo se favorevole e in assenza di contraria volontà del contribuente.
  • Nei rimborsi correlati all'esenzione su canoni e interessi infracomunitari, il giudice deve valutare in concreto la documentazione prodotta a dimostrazione dei requisiti di legge; non è sufficiente affermare apoditticamente la mancanza di prova quando dagli atti risulti la dimostrazione della residenza UE, dell'assoggettamento a imposta nello Stato di residenza e della qualità di beneficiario effettivo.
  • Ai fini dell'esenzione prevista per i pagamenti di canoni e interessi, il criterio decisivo è quello del beneficiario effettivo: il beneficio spetta a chi abbia la reale disponibilità giuridica ed economica del provento e non a soggetti meramente interposti o relais.
  • L'eventuale tardività della documentazione presentata dal sostituto d'imposta può incidere sugli obblighi di versamento di quest'ultimo, ma non esclude automaticamente il successivo diritto al rimborso del beneficiario effettivo se i presupposti sostanziali dell'agevolazione risultano provati.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi, l'accoglimento di entrambi i motivi che colpiscono le rationes assorbite rende assorbite le ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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