Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'imposta/ritenuta versata in Italia su canoni e interessi relativi all'anno 2008, corrisposti dalla società italiana del gruppo quale sostituto d'imposta della società svedese. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l'accertamento con adesione intervenuto con il sostituto d'imposta fosse intoccabile e producesse effetti anche nei confronti della società estera e, dall'altro, che mancasse prova adeguata dei requisiti per l'esenzione e quindi del diritto al rimborso. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 26-quater d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento con adesione del sostituto non poteva vincolare un terzo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., deducendo di aver provato i requisiti per l'esenzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la mancata restituzione avrebbe prodotto doppia imposizione e arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto erroneo estendere alla società ricorrente gli effetti dell'accertamento con adesione concluso dal sostituto d'imposta e ha reputato non condivisibile la valutazione di carenza probatoria, osservando che la documentazione prodotta attestava la ricorrenza dei requisiti per l'esenzione e che il ritardo nella presentazione della documentazione da parte del sostituto incideva solo sull'obbligo di versamento della ritenuta, non sul successivo diritto al rimborso in capo al beneficiario effettivo.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
art. 1, commi 1, 11, 15, 16
La direttiva è richiamata come fonte dell'esenzione e come strumento volto a evitare la doppia imposizione sui canoni e sugli interessi tra Stati membri.
art. 38, penultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato quale base normativa del rimborso richiesto dal beneficiario delle ritenute.
La Corte esclude che l'accertamento con adesione possa spiegare effetti verso soggetti diversi da quello che vi ha aderito.
art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1972
La norma è letta nel senso che l'esenzione richiede la qualità di beneficiario effettivo e la prova dei relativi requisiti, ma il ritardo del sostituto nella produzione della documentazione non elimina il diritto sostanziale del beneficiario al rimborso.
L'onere probatorio grava sul contribuente istante, ma la Corte rileva che nel caso concreto tale prova risultava documentalmente fornita.
Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite; la sentenza di merito è censurata per non avere considerato la documentazione prodotta.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Sono le disposizioni processuali poste a base delle censure di violazione di legge, omesso esame e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione ha efficacia vincolante solo tra l'amministrazione e il soggetto che vi ha aderito; non può essere automaticamente opposto a un terzo che agisca autonomamente per far valere il proprio diritto al rimborso, salvo che l'estensione operi in bonam partem e non vi sia volontà contraria del contribuente.
- Nei rimborsi di ritenute su canoni e interessi disciplinati dall'art. 26-quater d.P.R. 600/1972, il diritto del beneficiario effettivo non è escluso dal solo ritardo del sostituto d'imposta nel presentare la documentazione per l'esenzione: tale ritardo incide sull'obbligo di versamento del sostituto, ma non estingue il diritto sostanziale al rimborso del soggetto avente titolo.
- Ai fini dell'esenzione fiscale prevista dalla disciplina eurounitaria e interna, rileva la prova della residenza in uno Stato membro, dell'assoggettamento a imposta nel Paese di residenza e della qualità di beneficiario effettivo del provento, con esclusione delle mere società interposte o "relais" prive di effettiva disponibilità giuridica ed economica delle somme.
- Quando il giudice di merito omette di considerare la documentazione specificamente prodotta a dimostrazione dei requisiti dell'esenzione, la motivazione sulla carenza di prova risulta viziata per mancata considerazione del materiale istruttorio rilevante.
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