Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una ritenuta d'acconto applicata in Italia su canoni e interessi corrisposti nel 2010 a una società svedese. La società italiana del gruppo aveva versato l'imposta quale sostituto d'imposta. I giudici di merito avevano respinto la domanda di rimborso ritenendo, da un lato, che l'accertamento definito con adesione tra la società italiana e l'Ufficio fosse intangibile e si riflettesse anche sulla società beneficiaria, e, dall'altro, che mancasse prova sufficiente dei presupposti per l'esenzione/rimborso, anche per tardiva produzione della documentazione richiesta. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR attribuito all'accertamento con adesione effetti preclusivi anche verso la società beneficiaria; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto non provati i requisiti dell'esenzione nonostante la documentazione prodotta; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere considerato il diritto al rimborso e il rischio di doppia imposizione, oltre alla dedotta questione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che l'accertamento con adesione ha efficacia solo tra l'amministrazione e il soggetto che vi ha aderito, e non può pregiudicare un terzo beneficiario effettivo; inoltre ha ritenuto che la CTR non avesse esaminato la documentazione prodotta, idonea a dimostrare i requisiti per l'esenzione prevista dalla disciplina unionale e interna. Ha anche evidenziato che il ritardo del sostituto d'imposta nella produzione della documentazione incide sull'obbligo di versamento del sostituto, ma non esclude di per sé il diritto del beneficiario effettivo al rimborso una volta provati i presupposti.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
art. 1, commi 1, 11, 15, 16
La direttiva è richiamata come disciplina volta a evitare la doppia imposizione sui canoni e sugli interessi tra società consociate residenti in Stati membri diversi, riconoscendo il beneficio dell'esenzione al beneficiario effettivo che ne provi i presupposti.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato come base normativa della domanda di rimborso delle imposte indebitamente versate.
È richiamato per contestare l'idea che l'accertamento con adesione concluso dal sostituto d'imposta sia opponibile al diverso soggetto beneficiario.
art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1972
È richiamato quale disposizione di attuazione dell'esenzione su canoni e interessi, da applicarsi in favore del beneficiario effettivo in presenza dei requisiti previsti.
La Corte rileva che la CTR ha trascurato la documentazione prodotta; il principio dell'onere della prova non esclude il diritto al rimborso quando la prova dei requisiti sia stata in concreto fornita.
La Corte censura la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della documentazione ritualmente prodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei primi due motivi di ricorso, fondati su violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
È il parametro del terzo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione ha efficacia vincolante soltanto tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto che vi ha aderito; non può produrre effetti preclusivi o riflessi sfavorevoli nei confronti di un terzo che non abbia partecipato all'accordo.
- In materia di ritenute su canoni e interessi tra società residenti in diversi Stati membri, il diritto al rimborso del beneficiario effettivo non è escluso dal fatto che il sostituto d'imposta abbia tardivamente presentato la documentazione necessaria, se il beneficiario dimostra successivamente i requisiti sostanziali dell'esenzione.
- Ai fini dell'esenzione prevista dalla disciplina unionale e interna, rileva la qualità di beneficiario effettivo del reddito, ossia la disponibilità giuridica ed economica del provento; restano esclusi i soggetti meramente interposti o "relais" privi di effettiva disponibilità del reddito.
- Il giudice di merito deve valutare la documentazione prodotta dalla parte a sostegno della domanda di rimborso e non può negare la spettanza del beneficio in modo apodittico, ove gli elementi probatori siano analiticamente indicati e idonei a dimostrare i presupposti richiesti.
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