Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle ritenute operate in Italia su canoni e interessi percepiti nel 2008 da una società svedese, per il tramite del sostituto d'imposta italiano appartenente allo stesso gruppo. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l'accertamento definito con adesione dal sostituto d'imposta fosse intangibile anche nei rapporti con la beneficiaria estera e, dall'altro, che mancasse prova sufficiente dei requisiti per l'esenzione/rimborso, anche per la tardiva produzione della documentazione. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 26-quater d.P.R. 600/1973, deducendo che l'accordo con adesione del sostituto d'imposta non poteva estendersi a un soggetto terzo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di aver già dimostrato i presupposti dell'esenzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con richiamo alla doppia imposizione e all'arricchimento senza causa per mancato rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che l'accertamento con adesione ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito e non può produrre effetti pregiudizievoli verso terzi; inoltre ha rilevato che la CTR non aveva considerato la documentazione prodotta dalla contribuente, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione prevista dalla normativa europea e interna. La tardività della documentazione presentata dal sostituto non esclude, in sé, il diritto al rimborso in capo al beneficiario effettivo, una volta provati i presupposti richiesti.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
art. 1, commi 1, 11, 15, 16
richiamata come fonte dell'esenzione per i canoni e interessi e come disciplina volta a evitare la doppia imposizione transfrontaliera
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel contesto del diritto al rimborso delle ritenute versate
richiamato per escludere che l'accertamento con adesione del sostituto produca effetti verso un soggetto terzo
art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1972
richiamato come norma interna di recepimento dell'esenzione sui canoni e interessi; il diritto al beneficio spetta al beneficiario effettivo se ne prova i requisiti
richiamato per il riparto dell'onere probatorio, ritenuto assolto dalla contribuente secondo la Corte
richiamato per censurare il mancato esame della documentazione prodotta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo per omesso esame e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, per la sua natura consensuale e volontaria, produce effetti solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito e non può essere opposto in via pregiudizievole a un terzo estraneo al rapporto definito.
- L'estensione degli effetti di un accertamento definito con adesione a coobbligati o soggetti collegati è ammissibile, se del caso, solo in bonam partem e in assenza di una volontà contraria del contribuente interessato.
- In tema di rimborso di ritenute su canoni e interessi nel regime della Direttiva 2003/49/CE, il diritto al beneficio spetta al beneficiario effettivo che dimostri i requisiti sostanziali previsti dalla normativa, indipendentemente dal fatto che il sostituto d'imposta abbia presentato tardivamente la documentazione per l'esenzione.
- Ai fini dell'esenzione, rileva il criterio del beneficiario effettivo: il vantaggio fiscale non compete a soggetti meramente interposti o conduit, ma a chi abbia effettiva titolarità e disponibilità giuridica ed economica del provento.
- Se il giudice di merito omette di valutare la documentazione specificamente prodotta a sostegno dei requisiti di esenzione o rimborso, la decisione è censurabile per violazione dell'onere di considerare la prova ritualmente allegata.
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