Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di imposta trattenuta in Italia su canoni e interessi pagati da una società italiana, quale sostituto d'imposta, a favore di una società svedese del medesimo gruppo. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo da un lato che l'accertamento con adesione intervenuto con il sostituto d'imposta rendesse intoccabile la pretesa anche nei confronti della beneficiaria effettiva, dall'altro che mancasse prova sufficiente dei requisiti per l'esenzione/rimborso, anche per tardiva produzione della documentazione. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione della Direttiva 2003/49/CE, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2 d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973, deducendo che l'intangibilità dell'accertamento con adesione stipulato dal sostituto d'imposta non può estendersi alla diversa posizione del beneficiario effettivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di aver provato i requisiti per l'esenzione e quindi il diritto al rimborso; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che il mancato rimborso comporterebbe doppia imposizione e arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito sia perché l'accertamento con adesione ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito e non può pregiudicare un terzo beneficiario effettivo, sia perché il giudice di appello non aveva considerato la documentazione prodotta dalla contribuente, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione prevista dalla disciplina unionale e interna. Quanto al ritardo nella presentazione della documentazione da parte del sostituto d'imposta, la Corte ha chiarito che ciò rileva solo nei rapporti tra sostituto e Fisco, non precludendo il rimborso al beneficiario effettivo una volta provati i presupposti. È stato inoltre ribadito che il beneficio spetta al soggetto che sia effettivo titolare e disponibile del reddito, in coerenza con il criterio del 'beneficiario effettivo' e con la funzione anti-abuso della disciplina contro il treaty shopping.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
art. 1, commi 1, 11, 15, 16
La direttiva è richiamata come fonte che mira a evitare la doppia imposizione sui canoni/interessi tra società consociate residenti in Stati membri diversi; l'esenzione/rimborso va valutato alla luce della qualità di beneficiario effettivo e dei requisiti sostanziali previsti.
art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate o trattenute.
art. 2, d.lgs. n. 218 del 1997
L'accertamento con adesione ha natura di accordo tra amministrazione e contribuente che lo ha sottoscritto e produce effetti solo nei confronti di tale soggetto.
art. 26-quater, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1972
L'esenzione sui canoni/interessi è subordinata alla ricorrenza dei presupposti sostanziali, compresa la qualità di beneficiario effettivo; la tardività documentale del sostituto non elimina il diritto del beneficiario che provi i requisiti.
La Corte censura il giudice di merito per non aver valutato la documentazione già prodotta, che era idonea a dimostrare i presupposti dell'esenzione e quindi del rimborso.
Il giudice deve considerare le prove offerte e non può affermare apoditticamente la mancanza di prova ignorando la documentazione in atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Parametro di ricorso per denunciare omesso esame di fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione ha efficacia vincolante soltanto tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto che vi ha aderito; non può, di regola, produrre effetti preclusivi verso terzi, salvo un'estensione solo favorevole e in assenza di volontà contraria del contribuente.
- Nel rimborso di ritenute su canoni o interessi in ambito unionale, il diritto all'esenzione va riconosciuto al beneficiario effettivo che provi i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile; la sola irregolarità o tardività della documentazione resa dal sostituto d'imposta non esclude automaticamente il rimborso al soggetto legittimato.
- Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni convenzionali o unionale anti-doppia imposizione, il criterio decisivo è la disponibilità giuridica ed economica del provento in capo al beneficiario effettivo, con esclusione delle mere società interposte o conduit.
- Il giudice di merito non può rigettare la domanda di rimborso per asserita mancanza di prova se dagli atti emerge documentazione specifica e analitica idonea a dimostrare i presupposti del beneficio richiesto.
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