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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37957/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiore IRPEF per l’anno d’imposta 2007, ritenendo non dichiarati compensi da lavoro autonomo risultanti da fatture emesse dal professionista. Il contribuente ha impugnato l’accertamento sostenendo che i compensi indicati in fattura non fossero stati effettivamente incassati nell’anno contestato e che, in materia di redditi professionali, valga il principio di cassa, sicché la tassazione dovrebbe avvenire nell’esercizio di effettiva percezione del compenso. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 160 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assumendo che una mera presunzione di pagamento delle fatture, non corroborata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti e anzi smentita da prova contraria, non consentirebbe la tassazione delle prestazioni indicate in fattura in mancanza dell’effettiva corresponsione dei compensi al professionista.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, poiché nel giudizio era legittimata a resistere soltanto l’Agenzia delle entrate. Nel merito, ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque infondato: ha richiamato il principio per cui i redditi da lavoro autonomo si dichiarano secondo il principio di cassa e non di competenza, ma ha confermato la valutazione della CTR secondo cui l’Ufficio aveva fondato l’accertamento su documentazione proveniente dai sostituti d’imposta, riscontrata anche tramite modelli 770, questionari e processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da cui risultava l’erogazione dei compensi nell’anno contestato. A fronte di tale quadro indiziario, il contribuente non aveva fornito una prova contraria specifica e idonea a dimostrare il mancato incasso. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’impugnazione e condannato il ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, dando atto anche dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non vi attribuisce una diversa portata, limitandosi a escludere la dedotta violazione.

  • art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la censura e conferma la decisione di merito.

  • art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza"

    La Corte ribadisce che, per i redditi professionali, rileva l’effettivo incasso e non la mera emissione della fattura.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Indicata come disposizione attuale corrispondente al regime dei redditi da lavoro autonomo secondo il principio di cassa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte approva il rilievo della CTR secondo cui, una volta emersa la percezione dei compensi sulla base degli elementi raccolti dall’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare il mancato incasso.

  • artt. 32 e 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati in relazione ai questionari inviati ai sostituti d’imposta e all’attività istruttoria posta a base dell’accertamento.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato quale base per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale applicato al giudizio di legittimità.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato per escludere la legittimazione passiva del Ministero delle finanze nei giudizi successivi all’istituzione dell’Agenzia delle entrate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei redditi da lavoro autonomo vale il principio di cassa: il compenso è imponibile nell’anno in cui è effettivamente percepito, non in quello di emissione della fattura.
  • Quando l’Amministrazione produce elementi documentali o indiziari da cui risulti l’erogazione dei compensi, il contribuente che contesti l’avviso di accertamento deve fornire una prova contraria specifica e idonea del mancato incasso.
  • La mera allegazione che le fatture siano state emesse non basta, da sola, a escludere l’imponibilità: occorre verificare se l’Ufficio abbia accertato l’effettiva corresponsione delle somme tramite riscontri documentali attendibili.
  • In sede di legittimità non è rivalutabile l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio omesso esame di un fatto decisivo nei casi consentiti.
  • Nel giudizio tributario l’ente dotato di legittimazione passiva nei rapporti con l’Agenzia delle entrate è quest’ultima, mentre il Ministero delle finanze non è normalmente parte legittimata nei giudizi di cassazione successivi all’istituzione dell’Agenzia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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