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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27968/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda un lungo contenzioso sullo sfruttamento idroelettrico delle acque del bacino artificiale della diga del Liscia. Un consorzio di bonifica aveva presentato più istanze per ottenere l'autorizzazione a realizzare una centralina idroelettrica, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda del 19 novembre 2013 ex art. 166 d.lgs. 152/2006. Dopo una precedente sentenza del TSAP che aveva accertato il silenzio-assenso, l'Autorità di Bacino aveva adottato nel 2017 una delibera di autotutela con cui annullava quell'assenso e confermava un precedente diniego del 2016. Il TSAP, con la sentenza impugnata, ha annullato la delibera del 2017 ritenendola tardiva perché adottata oltre il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, come novellato dalla l. 124/2015, e ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse un separato ricorso sugli atti accessori. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il TSAP esteso il proprio esame alla delibera del 2016; 2) errata applicazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza TSAP n. 134/2017; 3) erronea individuazione del dies a quo del termine di 18 mesi per l'autotutela; 4) censura della motivazione sulla invalidità della delibera per vizio motivazionale; 5) vizio motivazionale sulla individuazione dell'oggetto del progetto assentito per silenzio; 6) dedotta violazione di norme regionali, nazionali ed euro-unitarie con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 7) contestazione dell'accoglimento dei motivi aggiunti relativi al nulla osta demaniale per la realizzazione dell'opera. Anche ENAS ha proposto ricorso incidentale, in parte sovrapponibile, mentre il consorzio ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione e il ricorso incidentale di ENAS, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non attingevano il decisum della sentenza impugnata o che miravano, in realtà, a rimettere in discussione la precedente sentenza TSAP n. 134/2017 già passata in giudicato, nonché infondati quelli relativi al termine di autotutela e all'estensione del giudicato. In particolare, ha confermato che il termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio decorreva dalla data di entrata in vigore della novella del 2015, sicché la delibera di autotutela del 17 ottobre 2017 era tardiva e illegittima. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha ritenuto corretta l'estensione del giudicato esterno agli atti conseguenti e accessori alla stessa autorizzazione assentita per silenzio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Regione e di ENAS in solido.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    "entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi"

    Il potere di annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo deve essere esercitato entro 18 mesi; nel caso concreto il termine decorreva dall'entrata in vigore della novella del 2015, non dalla sentenza che aveva accertato il silenzio-assenso.

  • art. 6 l. 124/2015

    La novella ha introdotto il limite temporale di 18 mesi all'autotutela e tale disciplina è stata ritenuta applicabile ai provvedimenti già formatisi per silenzio-assenso alla data di entrata in vigore.

  • art. 166 d.lgs. 152/2006

    È la base normativa invocata per l'istanza di autorizzazione all'utilizzo delle acque a fini idroelettrici; la Corte ribadisce che il giudicato precedente aveva delimitato l'autorizzazione alle sole acque irrigue nella disponibilità del consorzio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza TSAP precludeva la rimessione in discussione della qualificazione dell'istanza e della formazione del silenzio-assenso nei limiti già accertati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferibili al decisum; censure non attinenti alla sentenza impugnata sono inammissibili.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati i nn. 3, 4 e 5 per denunciare violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali; la Corte ha distinto tra errori di diritto, censure di fatto e motivazione apparente, respingendo o dichiarando inammissibili le doglianze.

  • art. 20 c.p.a.

    Richiamato nel testo dell'art. 21-nonies per la disciplina del silenzio-assenso, rilevante perché l'autotutela riguardava un provvedimento formatosi per inerzia amministrativa.

  • art. 34 c.p.a.

    Evocato per censurare l'asserita ultrapetizione; la Corte ha ritenuto la doglianza non aderente al decisum.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'ammissibilità del ricorso davanti al TSAP; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata; non è stata ravvisata una specifica incidenza sul decisum.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di tutela avverso il silenzio e di giudizio di annullamento; le censure sono state disattese.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Evocato in relazione ai limiti della pronuncia del giudice amministrativo; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 40, comma 1, lett. b) c.p.a.

    Richiamato in relazione ai requisiti del ricorso; non è stata ritenuta una violazione rilevante rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 143 r.d. 1775/1933

    Richiamato quale norma di raccordo per la disciplina delle acque pubbliche e del riparto di giurisdizione specializzato.

  • art. 208 r.d. 1775/1933

    Richiamato come norma applicabile al giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

  • art. 1362 c.c.

    Evocato per contestare l'interpretazione dell'istanza/provvedimento; la Corte ha ritenuto che le censure sconfinassero nel merito.

  • art. 1363 c.c.

    Parimenti invocato per l'interpretazione dell'atto amministrativo, senza che fosse ravvisata una violazione di legge.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Citato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva deciso sulla revoca, sicché la doglianza era inconferente.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, secondo la disciplina processuale vigente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specificamente riferibili al decisum della sentenza impugnata, ma mirano in realtà a contestare un diverso provvedimento o una precedente decisione già passata in giudicato.
  • Il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza può precludere la rimessione in discussione della medesima questione sostanziale anche in un successivo giudizio tra le stesse parti, quando l'oggetto provvedimentale sostanziale sia identico o strettamente consequenziale.
  • Il termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, nel testo novellato, decorre dall'entrata in vigore della nuova disciplina quando il provvedimento illegittimo risulti già formato, anche per silenzio-assenso, a quella data.
  • Il giudice di legittimità non può riesaminare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito sotto le vesti della violazione di legge; l'erronea ricognizione della fattispecie concreta resta censurabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria; non basta il dissenso sulla sufficienza o sulla condivisibilità dell'argomentazione.
  • Il giudicato su un'autorizzazione assentita per silenzio si estende agli atti consequenziali e attuativi che ne presuppongono il medesimo contenuto sostanziale, ma solo entro i confini oggettivi dell'accertamento giudiziale già compiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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