Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, per gli anni 2009 e 2010, aveva prodotto redditi professionali senza aver versato contributi soggettivi alla Cassa forense. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo per il 2009 e insussistente per il 2010 per intervenuta prescrizione, affermando inoltre che la successiva iscrizione retroattiva alla Cassa forense non eliminava la violazione originaria. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio per omessa notifica dell'appello alla S.C.C.I.; 2) omessa decisione sulla retroattiva iscrizione alla Cassa forense; 3) violazione delle norme che escluderebbero l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albi; 4) erronea determinazione della base imponibile, che a suo dire avrebbe dovuto riguardare solo la parte di reddito eccedente euro 5.000; 5) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione e delle norme applicabili al differimento dei termini di versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi, il quarto e il quinto motivo, ha accolto solo nei limiti indicati il terzo motivo, e ha cassato la sentenza impugnata in parte qua. Nel merito ha deciso che, per l'anno 2009, il ricorrente era tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi alla Gestione separata; tuttavia, in applicazione dello ius superveniens e della pronuncia di incostituzionalità richiamata, ha dichiarato che non sono dovute le sanzioni civili per l'anno 2009. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Non vi è violazione del contraddittorio quando non ricorrono ipotesi di inscindibilità o dipendenza tale da imporre la notifica del gravame ad altro soggetto.
La controversia concerne un avviso di addebito contributivo, collocato fuori dal perimetro della cessione dei crediti INPS richiamata dalla parte ricorrente.
La cessione dei crediti INPS prevista dalla norma non rileva nel caso dei contributi oggetto dell'avviso di addebito esaminato.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
Gli avvocati iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma privi di una posizione previdenziale derivante dal solo contributo integrativo alla Cassa, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato nel contesto della disciplina della previdenza dei lavoratori autonomi e della Gestione separata.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nella disciplina dell'obbligo contributivo.
Richiamato quale fonte del sistema delle casse professionali.
Richiamato quale fonte del sistema previdenziale dei professionisti.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2004
La soglia di euro 5.000 non delimita la base imponibile, ma rileva come presupposto dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997
Consente al D.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti fiscali e contributivi; il decreto ha natura regolamentare e valore normativo.
D.P.C.M. 10.06.2010
Ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi relativi ai redditi 2009; tale data è il dies a quo per la prescrizione.
Richiamato per la questione delle sanzioni civili connesse al mancato versamento contributivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito contributivo.
Norma processuale che disciplina la definizione camerale del ricorso in Cassazione.
Fondamento formale delle censure di violazione di legge proposte dal ricorrente.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti all'albo che, nel regime ratione temporis applicabile, non siano iscritti alla Cassa forense con una posizione previdenziale effettiva e producano reddito professionale non occasionale sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
- Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata rileva solo un versamento contributivo idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale; il solo contributo integrativo solidaristico non è sufficiente.
- Il superamento della soglia di euro 5.000 prevista dalla disciplina sulla Gestione separata radica l'obbligo contributivo anche per attività autonome occasionali, ma non limita la base imponibile alla sola parte eccedente tale soglia: il contributo si calcola sull'intero reddito assoggettabile.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento, e tale termine può essere differito da un D.P.C.M. avente natura regolamentare e rilevante ai fini del calcolo del quinquennio.
- Le sanzioni civili connesse al credito contributivo non sono dovute quando lo ius superveniens, come la pronuncia di incostituzionalità richiamata, incide sulla disciplina applicabile al periodo considerato.
- La mancata notifica del ricorso in appello a un soggetto diverso dalla parte sostanzialmente interessata non determina nullità se non sussistono ipotesi di inscindibilità o dipendenza del rapporto processuale.
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