Cassazione Civile, Ordinanza n. 17478/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito notificato il 23/06/2017 per contribuzione ritenuta dovuta dall'ente previdenziale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e aveva accolto l'opposizione solo limitatamente alle sanzioni, ritenendo che si trattasse di omissione contributiva e non di evasione. La corte d'appello ha integralmente confermato la decisione. In cassazione l'impresa ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 in relazione all'art. 24 Cost., per tardività dell'impugnazione dell'avviso di addebito e per non aver considerato i termini più ampi indicati nell'avviso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., sul rilievo che la corte avrebbe omesso di motivare sul mancato svolgimento di impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva reputato legittimo l'avviso per assenza di pregiudizio al diritto di difesa; 3) violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000 in relazione all'art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011, per mancata dimostrazione del pregiudizio al diritto di difesa; 4) violazione degli artt. 1, 13 e 21-septies l. n. 241/1990, sulla pretesa non genericità dell'atto impositivo; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla correttezza degli importi contributivi, alla prova testimoniale e al diniego di CTU. La Cassazione ha ritenuto che, una volta qualificata in primo grado l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso un avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010, su tale qualificazione si fosse formato giudicato interno, essendo la relativa statuizione impugnabile solo con ricorso per cassazione. Perciò tutte le censure relative ai vizi formali dell'avviso e alla sua tardività sono state dichiarate inammissibili; la doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente; il quinto motivo è stato inammissibile sia per la mancata specificazione di divergenze tra appello e primo grado ai fini dell'art. 348-ter c.p.c., sia perché mirava in realtà a contestare la gestione dell'istruttoria e non un fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, e infondato il secondo. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché l'ente previdenziale aveva solo depositato procura speciale senza svolgere difese e l'agente della riscossione era rimasto intimato. È stato infine posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'opposizione e il diverso termine indicato nell'avviso di addebito
art. 24 Cost.
invocato in relazione alla tutela del diritto di difesa
la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi ha comportato l'inammissibilità delle censure non più contestabili per giudicato interno
art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
l'avviso di addebito è stato trattato come atto impugnabile con i rimedi propri dell'opposizione agli atti esecutivi
richiamato per dedurre una motivazione apparente, esclusa dalla Corte
invocato dalla ricorrente per sostenere il pregiudizio al diritto di difesa
art. 7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011
richiamato insieme alla disciplina dello statuto del contribuente in tema di atto impositivo
artt. 1, 13 e 21-septies l. n. 241/1990
invocati per sostenere la pretesa illegittimità e non genericità dell'atto impositivo
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
parametro dei primi, terzo e quarto motivi per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
parametro del secondo motivo per nullità della sentenza
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
parametro del quinto motivo per omesso esame di fatto decisivo
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità della censura di omesso esame quando la decisione di appello conferma quella di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma richiamata per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica l'impugnazione dell'avviso di addebito come opposizione agli atti esecutivi e tale qualificazione non viene validamente devoluta, sulla stessa si forma giudicato interno, con conseguente inammissibilità delle censure che presuppongano una diversa qualificazione.
- Le doglianze che attengono a vizi formali dell'avviso di addebito o alla sua tempestività non possono essere esaminate in cassazione se dipendono da una questione processuale già coperta da giudicato interno.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso argomentativo; una motivazione sintetica ma puntuale e coerente soddisfa il minimo costituzionale richiesto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può risolversi nella critica alla valutazione delle prove o alla gestione dell'istruttoria da parte del giudice di merito.
- Se la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il ricorrente deve specificare le eventuali difformità tra le due motivazioni per superare la preclusione collegata alla doppia conforme.
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