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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un soggetto che chiedeva all'INPS il pagamento degli assegni per il nucleo familiare. Il Tribunale aveva ritenuto la domanda infondata per mancato deposito della documentazione reddituale/autocertificazione dei redditi del nucleo familiare; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando la carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 9, L. n. 153/1988, in combinato con l'art. 1, comma 1324, L. n. 296/2006, sostenendo che non fosse richiesta dalla disciplina degli ANF la produzione dell'autocertificazione reddituale e che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina sulle dichiarazioni sostitutive; ha inoltre dedotto un erroneo uso della direttiva 2003/109/CE e della giurisprudenza UE in tema di accesso ai benefici per familiari residenti all'estero. L'INPS ha resistito, ma il controricorso è stato depositato tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sul diritto agli assegni familiari, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso era stato notificato all'INPS l'8 maggio 2023 ma depositato solo il 25 agosto 2023, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La tardiva costituzione dell'INPS e le eccezioni da essa formulate non hanno inciso sulla rilevabilità officiosa del vizio; la Corte ha inoltre precisato che nel giudizio di cassazione non opera la rimessione in termini per il mancato rispetto del termine di deposito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con nulla sulle spese per la tardiva costituzione dell'ente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    costituisce il parametro formale della censura proposta, ma la Corte non esamina il merito per sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

  • art. 2, comma 9, L. n. 153/1988

    è la norma sostanziale invocata dal ricorrente per sostenere che la prova reddituale richiesta dai giudici di merito non fosse dovuta.

  • art. 1, comma 1324, L. n. 296/2006

    richiamato in combinato disposto con la disciplina degli assegni per il nucleo familiare per sostenere l'accesso ai benefici in presenza di determinati requisiti reddituali.

  • art. 3 D.P.R. 445/2000

    richiamato dal ricorrente come norma di rango secondario che non potrebbe imporre adempimenti non previsti dalla legge primaria in materia di ANF.

  • direttiva 2003/109/CE

    invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della negazione del beneficio in relazione a familiari residenti in un Paese extra UE.

  • art. 295 c.p.c.

    la richiesta di sospensione del giudizio è stata rigettata dalla corte d'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione camerale e per precisare che la definizione collegiale prescinde dalla proposta di definizione anticipata.

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ne afferma l'applicazione ratione temporis e ne desume che il ricorso per cassazione doveva essere depositato entro 20 giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la disciplina della nullità non impedisce la rilevazione dell'improcedibilità derivante dalla violazione di un termine perentorio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, indipendentemente dalla costituzione del resistente.
  • La tardiva costituzione del controricorrente impedisce di valorizzare le eccezioni proposte in quel controricorso, ma non preclude al giudice di rilevare officiosamente l'improcedibilità del ricorso principale.
  • Nel giudizio di cassazione non è applicabile la rimessione in termini per sanare il tardivo deposito del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la controparte si è costituita tardivamente, la Corte può disporre nulla per le spese.
  • La definizione collegiale del ricorso in cassazione può prescindere dalla proposta del consigliere relatore resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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