Cassazione Civile, Ordinanza n. 17448/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da tre verbali ispettivi con i quali veniva contestata a un ente non profit l'irregolarità di numerose posizioni di collaboratori occasionali e a progetto impiegati nelle proprie sedi. Secondo gli ispettori, le prestazioni non presentavano i requisiti di genuinità delle tipologie contrattuali utilizzate e andavano riqualificate come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente rideterminazione dell'obbligo contributivo. L'ente impugnava gli esiti in sede giudiziale, ma il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava. In cassazione l'ente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la trattazione cartolare in appello, nel rito lavoro/previdenza, non avrebbe garantito adeguata discussione orale; 2) violazione della disciplina delle collaborazioni a progetto, assumendo che per le Onlus e ONG dovesse operare una particolare considerazione delle attività e dei progetti perseguiti; 3) violazione delle norme sulle prove e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato il collegamento tra contratti a progetto e specifiche iniziative dell'ente; 4) violazione della disciplina sanzionatoria contributiva e dell'onere della prova, deducendo che la pretesa dell'ente previdenziale avrebbe dovuto essere qualificata come mera omissione contributiva e non come evasione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non veniva indicato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dall'omessa discussione orale in appello durante la fase emergenziale. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio in presenza di doppia conforme; infondati perché la legge non prevede alcun regime di favore per enti con finalità sociali o umanitarie quanto al requisito della specificità del progetto, requisito che nel caso concreto era stato escluso dai giudici di merito. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, affermando che l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS integra evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, e che nella specie la corte di merito aveva accertato una volontà occultatrice idonea a giustificare la qualificazione più grave. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserite violazioni processuali; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione del pregiudizio difensivo.
artt. 101, 437, comma 4, e 429 c.p.c.
richiamati in relazione al dedotto vulnus del contraddittorio e del diritto di difesa nella trattazione cartolare in appello.
art. 83, comma 7, d.l. n. 18/2020
richiamato come norma emergenziale sulla trattazione cartolare dell'udienza di discussione orale.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 6 CEDU
richiamato a fondamento della censura sul mancato svolgimento della discussione orale.
artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003
richiamati per sostenere la legittimità delle collaborazioni a progetto nella specifica attività dell'ente.
art. 1, commi 23-25, L. n. 92/2012
richiamato per la disciplina modificativa delle collaborazioni a progetto.
artt. 115, 116, 246 e 421 c.p.c.
richiamati per denunciare omesso esame di fatti decisivi, errata valutazione delle prove e della testimonianza.
richiamato per affermare l'inammissibilità di una rivalutazione del compendio istruttorio in presenza di doppia conforme.
richiamato quale norma che comporta la conversione automatica del rapporto in caso di collaborazione a progetto priva di specifico progetto.
richiamato per la distinzione tra omissione ed evasione contributiva; la Corte ha ribadito che l'omessa o infedele denuncia mensile integra evasione contributiva.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla natura della violazione contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro e previdenziale, la doglianza relativa alla sostituzione della discussione orale con trattazione cartolare è inammissibile se non viene allegato e specificato il concreto pregiudizio subito sul piano del diritto di difesa.
- Nelle collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione/riqualificazione del rapporto secondo la disciplina applicabile, rendendo superflua l'indagine sulla natura autonoma o subordinata del rapporto quando la nullità del progetto è già decisiva.
- Non è configurabile un regime di favore per enti del terzo settore, Onlus o soggetti che perseguano finalità sociali o umanitarie quanto al requisito della specificità del progetto nelle collaborazioni a progetto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni, anche se i dati risultano annotati nei libri obbligatori, integra evasione contributiva e non semplice omissione, salvo prova contraria dell'assenza di intento fraudolento.
- Quando il giudice di merito accerta una volontà occultatrice finalizzata a rappresentare rapporti diversi da quelli effettivi per sottrarsi ai contributi, la qualificazione della condotta come evasione contributiva è corretta.
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