Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi previdenziali dovuti per l’anno 2012. In primo grado l’opposizione era stata accolta perché il Tribunale aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; ha inoltre fatto decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del termine di pagamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, per avere individuato la decorrenza della prescrizione nella dichiarazione dei redditi anziché nella scadenza del versamento; e violazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., per avere attribuito automaticamente all’omessa compilazione del quadro RR valore di doloso occultamento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile, cioè dalla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995. Ha inoltre escluso che la sola omessa compilazione del quadro RR possa integrare automaticamente l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., poiché serve un accertamento concreto di una condotta intenzionalmente diretta a impedire al creditore di conoscere l’obbligazione. Poiché il termine quinquennale era scaduto prima della notifica degli atti INPS, il credito contributivo è stato ritenuto prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo l’impossibilità giuridica di esercitare il diritto, non gli impedimenti di mero fatto.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionalmente diretta a celare l’esistenza del debito al creditore e idonea a impedirgli di agire; non basta una mera difficoltà di accertamento.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento, cioè dall’esigibilità del credito contributivo.
D.P.C.M. 13 giugno 2013
È indicato come fonte del termine di pagamento dei contributi relativi all’anno 2012, fissato all’8 luglio 2013.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, perché il credito è esigibile da quel momento e non dalla successiva dichiarazione fiscale del debitore.
- La dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato ha natura di dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo.
- L’occultamento doloso del debito, ai fini della sospensione della prescrizione, non può essere desunto automaticamente dalla sola omessa compilazione di un riquadro dichiarativo: occorre un accertamento in concreto della volontà di nascondere l’obbligazione al creditore.
- La sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone un impedimento effettivo e non superabile con i normali controlli, non una semplice difficoltà di verifica del credito.
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