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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37192/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a debiti tributari portati da cartelle esattoriali. Il contribuente ha sostenuto, nei vari gradi, che l'atto fosse illegittimo per mancato contraddittorio endoprocedimentale, per asserita nullità o inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, per difetto di titolo idoneo a sorreggere l'iscrizione ipotecaria, per decadenza dell'azione esattoriale e per violazione delle norme sulla motivazione e sulla sottoscrizione degli atti. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione della sentenza di merito, sostenendo che non fossero stati esaminati vari profili difensivi; con il secondo ha lamentato violazione di norme tributarie e della legge sul contribuente, insistendo sull'assenza di contraddittorio, sulla invalidità della notifica diretta delle cartelle a mezzo posta, sulla pretesa necessità dell'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, e sulla mancanza di prova della legittimazione del sottoscrittore degli atti; con il terzo ha dedotto vizio di motivazione sull'ammontare di sanzioni e interessi iscritti, contestando anche il calcolo per anatocismo, interessi di mora, aggio e interessi di dilazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la sentenza impugnata fosse legittimamente motivata per relationem, che la doglianza sul contraddittorio fosse infondata perché il preavviso di iscrizione ipotecaria era stato comunque emesso e i vizi relativi alle cartelle presupposte erano stati dichiarati inammissibili senza specifica censura, che la notifica diretta delle cartelle a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è modalità legittima e distinta dalle notifiche ex l. 890/1982 e art. 60 d.P.R. 600/1973, che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e quindi non richiede l'intimazione ex art. 50, comma 2, e che le censure sugli atti presupposti e sulla quantificazione di sanzioni e interessi erano comunque inammissibili, perché nuove, non autosufficienti o non dedotte correttamente nei gradi di merito. Ha inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non era fondata perché il giudice d'appello aveva esaminato i motivi di ricorso e motivato, sia pure sinteticamente, anche per relationem.

  • d.p.r. n. 636 del 1972, art. 39

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge e di motivazione insufficiente.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina processuale tributaria.

  • l. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17

    Invocati per contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e la motivazione degli atti.

  • d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 26, 50 e 77

    L'art. 26 consente la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione; l'art. 77 disciplina l'iscrizione ipotecaria, che non è atto di espropriazione forzata; l'art. 50, comma 2, non si applica all'iscrizione ipotecaria perché riguarda l'inizio dell'espropriazione forzata dopo un anno dalla cartella.

  • d.p.r. n. 600 del 1973, artt. 42, 60 e 25

    Le censure sulla sottoscrizione, sulla notifica e sulla decadenza degli atti presupposti sono state ritenute inammissibili o non pertinenti in questa sede, anche perché riferite ad atti presupposti non più impugnabili.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Per impugnare l'iscrizione ipotecaria facendo valere vizi di un atto anteriore autonomamente impugnabile è necessaria la mancata notificazione di tale atto; altrimenti il vizio dell'atto presupposto non può essere dedotto contro l'ipoteca.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando, dalla lettura congiunta delle pronunce di primo e secondo grado, sia possibile ricostruire un percorso argomentativo completo e controllabile e risulti chiaro il richiamo alle censure delle parti.
  • La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è una forma di notifica speciale e autonoma, che si perfeziona con la ricezione del destinatario e non richiede le formalità proprie della notificazione a mezzo messo o ufficiale giudiziario.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata; pertanto non si applica l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, che presuppone l'inizio dell'espropriazione non avviata entro un anno dalla cartella.
  • I vizi degli atti presupposti, se autonomamente impugnabili, devono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto proprio; in difetto di specifica impugnazione dell'atto presupposto o della sua mancata notificazione, tali vizi non possono essere riproposti contro l'atto successivo.
  • In sede di legittimità non sono esaminabili questioni nuove, né censure che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; inoltre il ricorso deve essere autosufficiente e indicare in modo specifico i contenuti degli atti e delle domande su cui si fonda.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria può essere motivato mediante rinvio agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario, senza necessità di allegazione integrale di tali atti all'avviso.
  • Le deduzioni formulate solo in memoria non possono integrare o ampliare i motivi originari del ricorso per cassazione, ma solo chiarirli o confutare le difese avversarie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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