Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo ai contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali dell'anno 2010, poi ripristinato in appello dopo l'annullamento del primo giudice. La Corte d'appello ha ritenuto provato dall'INPS il carattere abituale dell'attività libero-professionale svolta dall'avvocata, escludendo l'esenzione prevista per i professionisti che svolgono attività meramente occasionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo alcuni indizi (iscrizione all'albo, partita IVA, qualificazione fiscale del reddito) trascurando elementi contrari e che avrebbe dovuto procedere a una valutazione complessiva delle presunzioni; (2) violazione dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 e dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995, come interpretati autenticamente, deducendo che nel 2010 il reddito percepito era inferiore alla soglia di euro 5.000; (3) violazione della disciplina previdenziale forense e delle norme sulla gestione separata, sostenendo che l'attività del professionista iscritto ad albo sarebbe comunque sottratta alla gestione separata e ricondotta esclusivamente alla cassa professionale di categoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'abitualità dell'attività professionale. Ha inoltre osservato che la decisione d'appello si è conformata all'orientamento già affermato dalla Corte, secondo cui, per i liberi professionisti iscritti ad albo, l'abitualità va valutata come scelta ex ante dell'esercizio professionale e non come conseguenza ex post desunta dal solo reddito prodotto; il reddito inferiore alla soglia può al più costituire un indizio da ponderare insieme agli altri elementi. Essendo inammissibile il motivo principale, i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Non sono state liquidate spese in favore delle parti intimate e, in applicazione della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
prevede un regime di esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti che svolgono attività meramente occasionale; la Corte ne esclude l'applicazione quando l'attività sia abituale.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per taluni soggetti che svolgono attività autonoma; per i professionisti iscritti ad albo rileva l'abitualità dell'esercizio professionale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina sulla gestione separata e sull'obbligo contributivo.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne trae una specifica applicazione autonoma, ritenendo il motivo in realtà diretto alla rivalutazione dei fatti.
art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma decisione della Corte, perché la censura è stata qualificata come richiesta di riesame del merito.
richiamati in tema di presunzioni; la Corte afferma che l'accertamento dell'abitualità può essere fondato su presunzioni e su una valutazione complessiva degli indizi.
richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma, poiché la doglianza mira alla ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma sul perimetro del ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è consentita la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nei motivi secondo e terzo, ma assorbito per l'inammissibilità del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In materia di obbligo contributivo alla gestione separata per i liberi professionisti iscritti ad albo, il requisito dell'abitualità dell'attività va valutato come scelta professionale ex ante e non come semplice effetto ex post desunto dal reddito prodotto.
- L'accertamento dell'abitualità può essere fondato su presunzioni semplici, tratte da elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e assetto organizzativo dell'attività, da ponderare complessivamente.
- Il reddito annuo inferiore a una soglia non esclude automaticamente l'obbligo contributivo, ma costituisce soltanto un indizio da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
- Quando il motivo principale è dichiarato inammissibile perché diretto al riesame del merito, le censure subordinate fondate su diverse norme sostanziali restano assorbite.
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