Cassazione Civile, Ordinanza n. 20659/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione temporanea, non finalizzata all'espropriazione, di un complesso immobiliare sito in L'Aquila, utilizzato per l'allestimento temporaneo di un campo base dei Vigili del Fuoco nell'ambito dell'emergenza sisma Abruzzo 2009. La proprietaria ha chiesto l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione e il ristoro dei danni materiali e ambientali subiti dall'area, ritenendo insufficiente quanto liquidato e quanto già corrisposto. La Corte d'appello ha determinato un'indennità complessiva superiore alla somma già versata, ponendola in parte a carico delle Amministrazioni statali e in parte del Comune nei limiti delle somme trasferite. Le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso principale sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che, per effetto della disciplina sul subentro degli enti ordinariamente competenti alla cessazione dello stato di emergenza, la pretesa dovesse gravare sul Comune. La proprietaria ha proposto ricorso incidentale censurando il rigetto della domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., per mancata prova del pregiudizio ulteriore derivante dal ritardo nel pagamento dell'indennità, nonostante l'esistenza di un mutuo con interessi moratori più onerosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle Amministrazioni statali, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione passiva: la disciplina sul subentro degli enti locali non si applica, perché nella specie non vi era stata espropriazione né un rapporto da trasferire all'ente locale, ma una mera occupazione temporanea funzionale alla gestione emergenziale, conclusa prima della cessazione dello stato di emergenza; pertanto l'obbligazione indennitaria resta in capo al soggetto beneficiario/promotore e al gestore dell'emergenza, nei limiti del trasferimento ricevuto il Comune. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della proprietaria sul punto del maggior danno da ritardato pagamento dell'indennità: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova del maggior danno valorizzando solo la circostanza che il mutuo fosse anteriore all'occupazione, mentre la verifica corretta doveva essere controfattuale, cioè se, in caso di tempestivo pagamento, il creditore avrebbe evitato gli interessi moratori del mutuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come disciplina dell'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio; la Corte ribadisce che nel caso concreto l'occupazione era temporanea e non espropriativa.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per la competenza della Corte d'appello nelle opposizioni alla stima dell'indennità.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato per il rito sommario di cognizione nelle opposizioni alla stima e per la competenza della Corte d'appello.
richiamato per affermare che la decisione nel rito sommario deve essere resa con ordinanza.
ritenuto inconferente ai fini della forma del provvedimento, perché disciplina l'appello avverso decisioni rese in primo grado nel rito sommario.
art. 67-bis d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato quale norma che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza e la disciplina del trasferimento di risorse e rapporti; ritenuto non applicabile alla vicenda concreta.
art. 1, comma 422, l. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per il subentro delle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti nei rapporti attivi e passivi alla scadenza dello stato di emergenza; la Corte esclude la sua applicabilità al caso concreto.
art. 5, commi 4-ter e 4-quater, l. 24 febbraio 1992, n. 225
richiamato per la disciplina del subentro dell'amministrazione competente e della gestione della contabilità speciale nell'emergenza.
richiamato per il risarcimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valuta; la Corte ribadisce che il creditore deve allegare e provare il pregiudizio ulteriore, anche per presunzioni.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del maggior danno.
richiamato per la successione nei processi pendenti in caso di subentro dell'ente ordinariamente competente.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
menzionato per escluderne l'applicazione diretta alla materia dell'indennità di espropriazione/occupazione, disciplinata dal diritto interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, nel caso di ricorso proposto da amministrazioni statali, l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a occupazione temporanea di beni per finalità emergenziali, la legittimazione passiva non si trasferisce automaticamente all'ente locale per effetto delle norme sul subentro alla cessazione dello stato di emergenza se non vi sia stata un'espropriazione o un rapporto residuo effettivamente riferibile all'ente subentrante.
- La disciplina sul subentro degli enti ordinariamente competenti presuppone che le conseguenze fattuali e giuridiche dell'emergenza permangano dopo la cessazione dello stato di emergenza e siano riconducibili all'assetto territoriale ordinario; se l'occupazione si è già esaurita prima di tale cessazione, la successione non opera.
- In tema di indennità di occupazione o di espropriazione, trattandosi di debito di valuta, il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. non è in re ipsa e deve essere allegato e provato dal creditore, anche mediante presunzioni.
- Ai fini del maggior danno da ritardo, il giudizio probatorio deve essere controfattuale: occorre verificare se, in caso di tempestivo pagamento, il creditore avrebbe evitato esborsi finanziari ulteriori, come interessi passivi su mutui o altre forme di finanziamento, e non basta la mera anteriorità del contratto di finanziamento rispetto all'evento generatore del credito.
- L'erronea qualificazione formale del provvedimento decisorio non comporta nullità ove il provvedimento sia comunque impugnato nei modi e nei termini di legge e prevalga la sostanza sulla forma.
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