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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo alla compravendita di un locale sito in Napoli, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore venale del bene in euro 185.500,00. I contribuenti avevano impugnato l'atto e il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il valore a euro 138.600,00; la decisione era stata poi confermata in appello. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 307, L. 296/2006 e dell'art. 52 TUR, per l'asserita illegittimità della rettifica fondata sui valori OMI; 2) violazione degli artt. 1346 c.c., 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, per mancata produzione dei rogiti notarili usati a comparazione e conseguente lesione del diritto di difesa; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c., assumendo che il giudice avesse deciso in equità anziché secondo diritto; 4) e 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la pretesa illegittima valutazione delle prove sull'accertamento del maggior valore; 6) violazione dell'art. 132, nn. 3 e 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente; 7) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere l'Ufficio provato il maggior valore contestato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata raggiunge il minimo costituzionale e consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, anche in combinazione con la decisione di primo grado richiamata. Ha inoltre respinto i motivi sulla motivazione dell'avviso e sulla mancata produzione dei rogiti, affermando che l'atto risultava sufficientemente motivato mediante il richiamo ai valori OMI e ad altri immobili similari, sicché la doglianza riguardava in realtà il profilo probatorio e non un vizio di motivazione. Sono stati respinti anche i motivi relativi agli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva valutato compiutamente il materiale istruttorio senza porre a base della decisione prove inesistenti o estranee al giudizio. Infine, la Corte ha dichiarato infondata la censura ex art. 2697 c.c., perché i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, e non a denunciare un'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui i ricorrenti hanno veicolato le censure di violazione di legge.

  • art. 1, comma 307, L. 296/2006

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità della rideterminazione del valore dell'immobile tramite valori OMI.

  • art. 52 TUR

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la procedura di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa indeterminatezza e alla violazione del diritto di difesa connessa alla mancata produzione dei rogiti comparativi.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dai ricorrenti sul versante dell'obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti sul versante dell'obbligo generale di motivazione amministrativa.

  • art. 113 c.p.c.

    La Corte esclude che i giudici di merito abbiano deciso secondo equità, avendo invece applicato norme di diritto e valutato le prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non introdotte in giudizio; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta del giudice di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre è attività di merito non censurabile come violazione di legge.

  • art. 132, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o apparente; qui la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta il merito della valutazione delle prove.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come parametro ermeneutico per delimitare i casi di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • legge n. 228 del 2012

    Citate come norma modificativa che ha inciso sull'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di avviso di rettifica e liquidazione del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, la motivazione è sufficiente se indica il criterio astratto adottato e gli elementi concreti posti a base della rettifica, così da consentire al contribuente di difendersi; la prova degli elementi fattuali si sviluppa poi nella fase contenziosa.
  • L'utilizzo dei valori OMI non è di per sé illegittimo se non costituisce l'unico parametro considerato e se l'Ufficio richiama anche ulteriori elementi comparativi idonei a sorreggere la pretesa.
  • La censura di motivazione apparente è accoglibile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa, quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile la ratio decidendi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il dissenso sulla valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o estranee al giudizio, non quando attribuisca diversa attendibilità alle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non è configurabile quando la parte si limiti a chiedere una diversa ponderazione del materiale probatorio.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione e sulla prova non può trasformarsi in un terzo grado di merito: le doglianze devono investire errori di diritto effettivi e non la mera rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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