Sentenza del 27/04/2023 n. 11189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso per doppia imposizione relativo all'anno 2007 conseguente ad avvisi di accertamento per il 2006; contestazione della corretta determinazione degli interessi sul rimborso, in particolare del dies a quo (data di decorrenza degli interessi) e del dies ad quem (termine di computo). La controversia verteva sul fatto se gli interessi dovessero decorrere dal secondo semestre successivo alla data del versamento relativo al 2007 (30/11/2007) o se dovessero iniziare solo da data successiva individuata dall'Amministrazione (es. 26/07/2013 o dalla stipula dell'accordo del 18/09/2014), nonché sulla identificazione della data di emissione dell'ordinativo/mandato di pagamento per il computo finale degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo in parte e cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte regionale in diversa composizione. Ha chiarito il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborso d'imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 D.P.R. n. 602/1973 sono dovuti a titolo compensativo (non presuppongono la mora dell'Amministrazione) e maturano al compimento di ogni semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento da rimborsare, fino alla data dell'ordinativo di pagamento (mandato) o dell'elenco di rimborso. La Cassazione ha inoltre ritenuto che la CTR abbia errato nel posticipare la decorrenza degli interessi oltre quanto previsto dall'art. 44 e ha disposto che il giudice d'appello accerti in fatto la corrispondenza e la data dell'ordinativo di pagamento (la "lista" prodotta dall'Ufficio non è stata adeguatamente valutata rispetto ai requisiti dell'art. 44). Il secondo motivo è assorbito; le spese di giudizio di legittimità sono rinviate alla CTRfferita.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 44, comma 1; art. 38; art. 44-bis; art. 20
L'art. 44 stabilisce che gli interessi sul rimborso decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento delle somme da rimborsare e fino alla data dell'ordinativo di pagamento; gli interessi sono calcolati per semestri (escluso il primo) al tasso legale vigente. L'art. 44-bis/44 richiedono che il dies ad quem coincida con la data di emissione del mandato/ordinativo/elenco di rimborso, non con la data di accredito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Principio del divieto di doppia imposizione: la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto; il titolo del rimborso può derivare dalla doppia applicazione dell'imposta su periodi diversi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Riconferma del divieto di doppia imposizione e meccanismi di scomputo, utile a qualificare il titolo giuridico del rimborso richiesto.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Modifica tecnica: decorrenza degli interessi calcolati giorno per giorno se sono trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso; conferma la disciplina speciale dei rimborsi senza sostituirla.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale citata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; la Cassazione ha assorbito il motivo relativo alle spese in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Codice civile
art. 2935; artt. 2033 ss.
Richiamati per distinguere la disciplina speciale dei rimborsi tributari dalla disciplina generale dell'indebito e della prescrizione/decadenza; la disciplina tributaria è specifica e derogatoria rispetto alle regole civili ordinarie.
R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Norme richiamate in via normativa procedurale/tributaria complex (citazione nel ricorso), senza modifiche interpretative rilevanti nella decisione di Cassazione.
Massime di principio
- Per i rimborsi d'imposte (compresi quelli derivanti da doppia imposizione), gli interessi spettano dal secondo semestre successivo alla data del versamento delle somme da rimborsare (non dalla data della domanda di rimborso).
- Gli interessi di cui all'art. 44 D.P.R. 602/1973 hanno funzione compensativa (reintegro del mancato godimento del denaro versato) e non richiedono che l'Amministrazione sia in mora per essere dovuti.
- Il dies ad quem per il computo degli interessi è la data di emissione dell'ordinativo/mandato di pagamento o dell'elenco di rimborso: la comunicazione al contribuente o l'accredito effettivo non modificano tale principio, se non per eventuali profili di responsabilità della tesoreria.
- Il diritto al rimborso per doppia imposizione scaturisce quando la pretesa dell'Amministrazione relativa al periodo che genera la duplicazione diventa definitiva (passaggio in giudicato, acquiescenza, conciliazione/accertamento divenuto definitivo); da quel momento può decorrere la decadenza per la presentazione dell'istanza, ma la decorrenza degli interessi segue le regole di cui all'art. 44.
- In giudizio l'Amministrazione deve provare concretamente la data e il contenuto dell'ordinativo/mandato: semplici elenchi o liste interne vanno verificati e concordati con i requisiti previsti dalla norma prima di essere considerati validi ai fini del dies ad quem.
- La disciplina dei rimborsi tributari è speciale e prevale sulle regole civili ordinarie sull'indebito; pertanto in situazioni analoghe occorre applicare le regole specifiche (art. 38, 44 D.P.R. 602/1973 e correlati) e non quelle generali del diritto civile.
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