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Sentenza

Sentenza del 27/04/2023 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato avvisi di liquidazione per l'imposta di registro relativi alla registrazione di quattro sentenze del Tribunale di Udine che avevano dichiarato nulla una clausola di indicizzazione dei canoni nei contratti di leasing e ordinato la restituzione delle somme corrisposte in forza di tale clausola. L'Agenzia aveva applicato l'aliquota proporzionale del 3% (lett. b) art. 8 TUR) mentre la ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l'aliquota fissa (lett. e) art. 8 TUR) perché le condanne alla restituzione erano accompagnate dalla declaratoria di nullità; inoltre la ricorrente richiamava l'art. 40 TUR (atti relativi a prestazioni soggette a IVA). L'Ufficio contrariava sostenendo che la lett. e) si applica solo in caso di caducazione totale del titolo (ripristino patrimoniale) e che le somme erogate per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non sono corrispettivi soggetti a IVA.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso. Ha seguito l'orientamento più recente della Corte di Cassazione secondo cui la lett. e) dell'art. 8 TUR trova applicazione non solo nel caso di annullamento totale dell'atto ma anche quando la declaratoria di nullità (anche parziale) si accompagna all'ordine di restituzione, poiché in entrambe le ipotesi la funzione della condanna è meramente restitutoria e mira al ripristino della situazione ante. Pertanto le liquidazioni impugnate, operate con aliquota proporzionale, sono state ritenute fondate nel ricorso e il ricorso è stato accolto; le spese sono compensate per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa - TUR), art. 8, lettera b)

    La lett. b) disciplina l'aliquota proporzionale (3%) applicabile alle sentenze di condanna al pagamento di somme o valori; applicabile nei casi in cui la sentenza abbia natura prevalentemente condannatoria con trasferimento di ricchezza.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa - TUR), art. 8, lettera e)

    La lett. e) prevede l'aliquota fissa per i casi in cui la sentenza comporti la caducazione del titolo e la condanna abbia funzione meramente restitutoria finalizzata a ripristinare la situazione quo ante. La decisione applica questa norma anche al caso di nullità parziale della clausola, non soltanto all'annullamento totale, per identità di ratio.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa - TUR), art. 40

    Prevede l'aliquota fissa per atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti a IVA; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto inapplicabile questa norma perché la ripetizione di indebito non costituisce corrispettivo per una prestazione soggetta ad IVA.

  • Codice Civile, art. 2033

    Disciplina la ripetizione dell'indebito. La somma oggetto di condanna per ripetizione di indebito è stata interpretata come non riconducibile alla nozione di corrispettivo soggetto a IVA, rilevando quindi ai fini dell'imposta di registro l'esclusione dell'art. 40 TUR.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. 17233/2021; ord. 25346/2022; ord. 25610/2022 ecc.)

    Orientamenti della Cassazione hanno chiarito i rapporti tra lett. b) e lett. e) dell'art. 8 TUR: la lett. e) ha natura speciale rispetto alla lett. b) e deve essere applicata quando la sentenza dichiara la nullità dell'atto o di una clausola e dispone la restituzione, estendendo la tutela anche ai casi di nullità parziale.

Massime di principio

  • Se una sentenza dichiara la nullità di un atto o di una clausola e ordina la restituzione delle somme versate in forza di quell'atto/clausola, va generalmente applicata l'aliquota fissa di cui alla lett. e) art. 8 TUR, anche quando la nullità è parziale.
  • Se la sentenza ha natura meramente condannatoria (obbligo di pagamento senza declaratoria di nullità che comporti caducazione del titolo), si applica l'aliquota proporzionale (lett. b) art. 8 TUR).
  • La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non si considera corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA; pertanto l'art. 40 TUR (alternatività registro/IVA) non si applica in tali casi.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il decisore può compensare le spese processuali; occorre valutare la giurisprudenza più recente e coerente con la ratio normativa.
  • Nella pratica, per stabilire l'aliquota da applicare alla registrazione di una sentenza è determinante verificare se la sentenza determina un ripristino della situazione patrimoniale antecedente (caducazione del titolo) oppure semplicemente impone una condanna al pagamento.

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