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Sentenza

Sentenza del 27/04/2023 n. 313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - spese di sponsorizzazione - presunzione legale assoluta - natura pubblicitaria - disconoscimento detraibilità costi - inesistenza sponsorizzazione - presunzioni semplici - mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (IRPEF, IVA, IRAP) che avevano disconosciuto le spese sostenute per sponsorizzazioni (anni 2010-2011) effettuate in favore dell'ASD F. L'Ufficio aveva ritenuto che parte delle somme fosse stata retrocessa allo sponsor (meccanismo di 'cash-back') sulla base, principalmente, di prelievi di denaro dal conto dell'ASD nei giorni successivi ai bonifici ricevuti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in riassunzione della R s.r.l., confermando le sentenze di primo grado e rigettando gli appelli dell'Agenzia. È stato ritenuto che le condizioni previste dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni, fino a 200.000 euro) risultavano adempiute e che l'onere di provare la mancata effettiva sponsorizzazione gravava sull'Amministrazione finanziaria. Il mero indizio costituito dai prelievi dal conto dell'ASD non è sufficiente perché privo dei requisiti di gravità e precisione e non corroborato da ulteriori elementi (ad es. riscontri di versamenti sul conto dello sponsor). Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi"

    Stabilisce una presunzione legale assoluta che le sponsorizzazioni a favore di ASD (entro il limite di 200.000 euro) siano spese di pubblicità deducibili/detraibili, a condizione che sia effettivamente posta in essere una specifica attività promozionale.

  • art. 74, comma 2, TUIR (richiamato)

    Richiamato come norma che disciplina le spese di pubblicità; nel contesto conferma che le sponsorizzazioni considerate pubblicitarie rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio consolidato: presunzione legale assoluta)

    "in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una 'presunzione legale assoluta' circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza..." (richiami: Cass. n. 7202/2017; 8981/2017; 14232/2017; 1420/2018; 13508/2018; 22855/2018; 8540/2020; 21452/2021)

    La Corte ha più volte affermato che, se ricorrono le condizioni previste dalla norma, le sponsorizzazioni sono automaticamente considerate spese pubblicitarie. L'Amministrazione che contesta la deducibilità deve dimostrare l'inesistenza o la fittizietà della sponsorizzazione con prove o presunzioni semplici ma adeguatamente gravi, precise e concordanti; meri indizi non corroborati (es. prelievi dal conto dell'ASD) non bastano.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 opera come presunzione legale assoluta: se il beneficiario è un'ASD riconosciuta, la spesa è considerata pubblicità (e deducibile) fino a 200.000 euro, purché la prestazione promozionale sia stata effettivamente svolta.
  • L'onere di provare che la sponsorizzazione non ha avuto luogo o è stata fittizia grava sull'Amministrazione finanziaria; essa può utilizzare presunzioni semplici ma tali presunzioni devono essere corredate da elementi che ne dimostrino la gravità, precisione e concordanza.
  • Un semplice movimento di denaro (es. prelievi dal conto dell'ASD dopo il ricevimento del bonifico) è un indizio debole e va opportunamente corroborato (es. riscontro di versamenti riconducibili allo sponsor, documentazione che dimostri la retrocessione, dichiarazioni, anomalie contabili persistenti) per poter giustificare il disconoscimento dei costi.
  • Per il contribuente: conservare e produrre documentazione probatoria delle attività promozionali (contratti, fatture dettagliate, foto/filmati di esposizione del marchio, programmi/manifesti, report di attività, estratti conto che mostrino la sequenza dei pagamenti) per avvalersi della presunzione favorevole.
  • Per l'Amministrazione finanziaria: per contestare la deducibilità è necessario cercare elementi di riscontro oggettivi (ad es. riscontrare flussi finanziari di ritorno allo sponsor, anomalie sistematiche nelle fatturazioni, dichiarazioni ammettitrici o altri riscontri probatori) e non limitarsi a indizi isolati.
  • In sede contenziosa i giudici privilegiano la valutazione sostanziale sulle imprecisioni formali: eccezioni di inammissibilità formale sono difficili da accogliere se la domanda è comprensibile nel merito.

Testo integrale

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