Sentenza del 27/04/2023 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - 1 luglio 2017 - Equitalia - estinzione - Agenzia delle entrate-Riscossione - intestazione - Equitalia Nord S.p.A. - conseguenza - nullità insanabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha riunito i ricorsi e, ritenendo assorbente il motivo relativo alla legittimazione attiva, ha dichiarato la cartella nulla e l'ha annullata perché intestata in modo univoco a Equitalia Nord S.p.A., persona giuridica estinta dal 1° luglio 2017 e quindi incapace di agire come agente della riscossione. Le altre censure sono state assorbite. Le spese di lite sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una cartella di pagamento notificata il 7 aprile 2022, relativa a ruolo per il 2008 (importo complessivo €165.069,78). Principalmente hanno dedotto il difetto di legittimazione attiva di Equitalia Nord S.p.A., società che risultava estinta ex lege dal 1° luglio 2017 a seguito dell'art.1 D.L. 193/2016, e perciò incapace di emettere validi atti di riscossione. Hanno altresì contestato la nullità formale della cartella (mancata sottoscrizione, indicazioni errate), la decadenza per mancata notifica entro i termini dell'art.25 DPR 602/1973 e la prescrizione della pretesa impositiva; inoltre hanno rilevato lo sgravio già disposto dall'Ufficio per le sanzioni (non recepito nella cartella).
Norme richiamate
art. 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)
estinzione delle società del gruppo Equitalia e istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con effetto dal 1 luglio 2017
la norma produce l'estinzione ope legis delle società Equitalia e trasferisce universalmente le funzioni di riscossione all'ente pubblico 'Agenzia delle entrate-Riscossione'; perciò atti emessi a partire da quella data a nome delle società estinte sono privi di legittimazione e possono essere nulli
art. 25, DPR 29 settembre 1973, n. 602
termine di notifica della cartella esattoriale (richiamato nel ricorso)
il ricorrente aveva invocato la decadenza per tardiva notifica ai sensi di tale norma, ma la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla legittimazione attiva così fondamentale da assorbire le altre questioni; pertanto non si è resa una pronuncia definitiva sul merito della decadenza nel provvedimento
Massime di principio
- Se un atto di riscossione è intestato in modo univoco a una persona giuridica che è stata estinta per legge (ad es. per soppressione/trasferimento di funzioni), quell'atto può essere dichiarato nullità insanabile e annullato: la mera riproduzione grafica del nome dell'originaria società non sana il vizio.
- Dopo il trasferimento delle funzioni di riscossione a un nuovo soggetto (es. Agenzia delle entrate-Riscossione), gli atti esecutivi devono essere emessi e intestati al soggetto legittimato: il mancato adeguamento formale può compromettere l'efficacia dell'atto anche se il credito è fondato.
- La nullità per mancanza di legittimazione attiva è di regola assorbente rispetto ad altre eccezioni (decadenza, prescrizione): è utile sollevare comunque tutte le censure, ma l'esito può dipendere dalla sussistenza della legittimazione formale.
- Anche quando l'Ufficio ha disposto sgravî parziali (es. delle sanzioni), è necessario che le rettifiche vengano recepite negli atti di riscossione; in caso contrario il contribuente conserva interesse ad impugnare.
- In contestazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la data di estinzione/cancellazione dell'ente tenuto alla riscossione, la corretta intestazione e la corrispondenza con il soggetto giuridico attualmente titolato; se sussiste un vizio formale evidente, promuovere impugnazione e istanze cautelari può ottenere l'annullamento dell'atto.
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