Sentenza del 27/04/2023 n. 1118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fondo ha richiesto il rimborso delle ritenute operate sulle cedole/dividendi corrisposti da società italiane nel periodo (Omissis)-(Omissis), ritenendo illegittima la ritenuta del 15% applicata in base alla Convenzione Italia-USA, perché discriminatoria ai sensi dell'art. 63 TFUE rispetto al trattamento riservato ai fondi residenti italiani che beneficiavano di un'imposta sostitutiva pari al 12,5% (o 5%). L'Agenzia non ha risposto; in primo e secondo grado i giudici tributari avevano respinto il ricorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 63 TFUE e la mancata considerazione di tale profilo da parte della CTR, nonché la necessità di interpretare la Convenzione bilaterale in conformità al diritto UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso principali (primo, secondo, terzo e sesto), constatando che la CTR non ha adeguatamente valutato la denuncia di violazione dell'art. 63 TFUE e non ha compiuto l'interpretazione conforme della disposizione convenzionale. La Cassazione ha affermato che l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA (limite massimo del 15%) deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede e del diritto UE in modo da evitare una violazione dell'art. 63 TFUE, con il risultato che ai dividendi pagati a fondi USA può applicarsi l'aliquota inferiore del 12,5% cui erano soggetti i fondi italiani nell'epoca ratione temporis. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per nuovo giudizio conforme al principio enunciato; regolerà anche le spese di lite.
Norme richiamate
art. 63 TFUE
"1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi"
L'art. 63 si applica anche a misure che distinguono tra destinatari residenti e non residenti in Stati terzi se tali misure sono idonee a dissuadere investimenti transfrontalieri; può quindi vietare trattamenti fiscali più gravosi verso fondi non residenti anche se soggetti terzi.
Convenzione Italia-USA art. 10, comma 2, lett. b)
Prevvede un'aliquota massima di ritenuta del 15% sui dividendi. La Corte interpreta che tale limite costituisca un tetto non ostativo a un'applicazione di aliquote inferiori ove necessario per conformarsi al diritto UE e prevenire discriminazioni ai sensi dell'art. 63 TFUE.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, comma 2
Normativa nazionale vigente ratione temporis che disciplinava i fondi comuni mobiliari aperti residenti imponendo un'imposta sostitutiva pari al 12,5% (o 5%), rappresentando il criterio di confronto per la denuncia di trattamento peggiorativo nei confronti dei fondi esteri.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
Disciplina generale delle ritenute sugli utili corrisposti a non residenti (aliquota storica del 27%); la Corte lo usa a titolo di quadro storico e giurisprudenziale per evidenziare precedenti di disapplicazione quando incompatibile con il diritto UE.
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 1
Modifica normativa che ha influito sulle aliquote applicabili in certe ipotesi (es. riduzioni per fondi pensione UE); citata per mostrare adeguamenti legislativi successivi alle contestazioni comunitarie.
art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Invocata il canone di buona fede e l'interpretazione conforme del testo convenzionale in coerenza con il diritto internazionale e comunitario, giustificando un'interpretazione della Convenzione che eviti la violazione del TFUE.
art. 117 Cost.
Richiamato nel contesto della prevalenza e dell'adeguamento delle norme interne e pattizie al diritto UE, assumendo un ruolo nella valutazione del rispetto delle norme comunitarie.
Massime di principio
- L'art. 63 TFUE tutela anche soggetti non residenti in Stati terzi (es. fondi statunitensi) quando disposizioni nazionali o pattizie risultano idonee a dissuadere investimenti transfrontalieri; pertanto nelle controversie su ritenute su dividendi va valutata la conformità a tale principio.
- I trattati internazionali conclusi dallo Stato non escludono il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice nazionale deve cercare un'interpretazione conforme del testo convenzionale; se ciò non è possibile deve trarre le conseguenze, inclusa la disapplicazione della norma incompatibile.
- La clausola che fissa un'aliquota massima in una convenzione (es. 15%) non impedisce che, per evitare discriminazioni e conformarsi al diritto UE, possa essere applicata un'aliquota inferiore riconosciuta al trattamento domestico di soggetti residenti.
- In giudizio il ricorrente deve documentare il confronto tra il trattamento fiscale applicato ai residenti e quello riservato ai non residenti; il giudice deve esaminare concretamente la discriminazione e motivare adeguatamente la comparazione (non basta un rifiuto formale).
- Le eccezioni all'art. 63 TFUE previste all'art. 65 TFUE possono giustificare restrizioni solo se specificamente invocate e provate; se non allegati, non possono sorreggere la legittimazione di un trattamento discriminatorio.
- In presenza di silenzio/inerzia dell'Amministrazione sulle istanze di rimborso il contribuente può esperire il rimedio giurisdizionale; la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo giudizio imponendo l'interpretazione conforme al diritto UE.
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