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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28249/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico del servizio sanitario pubblico cui era stato conferito un incarico di alta specializzazione. Il dipendente lamentava che l’ente datore di lavoro non avesse attivato e concluso il procedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, procedimento necessario per determinare la parte variabile dell’indennità di posizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che l’omissione integrasse inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e che il danno da perdita della chance di percepire la quota variabile fosse liquidabile anche equitativamente, usando come parametro gli importi poi riconosciuti dall’ente con delibera successiva. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle delibere aziendali n. 397/2007 e n. 44/2011, che secondo la ricorrente avrebbero già graduato gli incarichi e determinato la quota variabile pari a zero; 2) violazione delle norme civilistiche e contrattuali collettive in tema di retribuzione di posizione e di graduazione degli incarichi, sostenendo che la graduazione fosse espressione di discrezionalità datoriale insindacabile e che l’ente avesse adempiuto; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., poiché il danno non sarebbe stato liquidabile in via equitativa e non poteva coincidere con la mancata corresponsione della quota variabile; 4) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che il lavoratore avesse chiesto solo differenze retributive e non il risarcimento per omessa adozione degli atti propedeutici alla pesatura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché sovrapponeva censure eterogenee, era comunque precluso dalla doppia conforme, non superava il limite del riesame di merito, non si confrontava con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e non rispettava l’onere di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il secondo e il terzo perché la Corte d’appello aveva accertato che la procedura di pesatura non era stata attivata e perché, in tema di dirigenza medica pubblica, la P.A. ha l’obbligo di avviare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni, con responsabilità risarcitoria da perdita di chance in caso di omissione, liquidabile anche equitativamente; il quarto perché mancava specificità e, comunque, la domanda del lavoratore comprendeva già il danno derivante dall’omesso espletamento del procedimento di graduazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. c, CCNL 8.6.2000

    richiamato per qualificare l’incarico dirigenziale del medico ricorrente nel rapporto di lavoro sanitario pubblico

  • art. 53 CCNL 5.12.1996

    indicato come base contrattuale del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali fondato sulla diversa pesatura degli incarichi

  • art. 57, comma 4, CCNL 5.12.1996

    richiamato dalla ricorrente come limite minimo complessivo del trattamento di posizione; la Corte lo considera non decisivo rispetto all’obbligo di attivare la procedura di graduazione

  • artt. 1362-1363 c.c.

    invocati dalla ricorrente in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, ma senza fondamento nel caso concreto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il dirigente deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre grava sul datore la prova di fatti estintivi o della non imputabilità

  • artt. 115-116 c.p.c.

    la loro violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; ricorrono solo se il giudice usa prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce valore pieno a prove soggette a valutazione

  • art. 22 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 52 CCNL 5.12.1996

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della retribuzione di posizione

  • art. 54 CCNL 5.12.1996

    richiamato dalla ricorrente in tema di retribuzione di posizione e graduazione degli incarichi

  • art. 55 CCNL 5.12.1996

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 51 CCNL 5.12.1996

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 26 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 27 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 35 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 39 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 40 CCNL 8.6.2000

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medica

  • art. 24, comma 11, CCNL 3.11.2005

    richiamato dalla ricorrente nel sistema contrattuale della dirigenza medico-veterinaria

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per qualificare l’omessa graduazione e pesatura come inadempimento contrattuale fonte di responsabilità del datore pubblico

  • artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.

    la Corte conferma che il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando ne siano allegati e provati gli elementi costitutivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione, ma la Corte esclude il vizio perché la domanda attorea comprendeva il danno da omesso espletamento del procedimento di graduazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva l’incompatibilità e la non corretta combinazione delle censure

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la preclusione della censura motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne ribadisce l’onere di specifica trascrizione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al rinvio ad altra precedente pronuncia della Corte quale supporto motivazionale

  • art. 8, comma 2, L. reg. Sicilia n. 5/2009

    richiamato per affermare il subentro delle ASP nei rapporti attivi e passivi delle disciolte AUSL

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quanto agli ulteriori adempimenti economici conseguenti alla soccombenza

Massime di principio

  • In tema di dirigenza medica pubblica, la P.A. ha l’obbligo di avviare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; la mancata attivazione o conclusione del procedimento integra inadempimento contrattuale.
  • L’omissione della procedura di graduazione non legittima il dirigente a ottenere in giudizio la sostituzione del giudice all’amministrazione nella determinazione della retribuzione dovuta, ma fonda una domanda risarcitoria per perdita della chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Il dirigente che agisce per il risarcimento deve allegare la fonte legale o contrattuale del diritto e l’inadempimento datoriale; grava sull’amministrazione la prova dei fatti estintivi o della non imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance, ove risultino allegati una plausibile occasione perduta, il vantaggio potenzialmente conseguibile e il nesso causale, può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, purché il criterio adottato sia razionale e coerente con i dati di causa.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’uso di prove non dedotte, l’omesso rispetto di prove legali o l’attribuzione di pieno valore a prove soggette a valutazione; non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La denuncia di ultrapetizione richiede specifica indicazione della domanda effettivamente proposta e della parte della decisione che avrebbe ecceduto i limiti del devoluto; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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