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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28238/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava dalla domanda proposta da un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria provinciale, che chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo contrattuale di procedere alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'omissione di tali procedure integrasse un inadempimento colpevole dell'azienda sanitaria e che da esso derivasse un danno risarcibile, quantificato in via mensile per il periodo indicato. In cassazione l'azienda sanitaria proponeva ricorso affidato a due motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché effettuata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Di conseguenza ha dichiarato, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia era stata accettata dalla parte personalmente, la Corte ha escluso la statuizione sulle spese. Ha inoltre precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, norma applicabile solo nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se redatta nelle forme prescritte dalla disposizione, come risultante dalla riforma processuale.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta nelle forme prescritte dalla legge processuale vigente, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente comporta che non debba essere pronunciata condanna alle spese, quando l'accettazione provenga dalla parte personalmente nelle condizioni richieste dalla norma.
  • Il raddoppio del contributo unificato è escluso quando il processo si estingue per rinuncia, perché la previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, improcedibilità o inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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