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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28236/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre dirigenti medici dipendenti di un'azienda sanitaria provinciale, titolari di incarico professionale di alta specializzazione, che chiedevano il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di graduare le funzioni dirigenziali e di pesare gli incarichi, attività ritenute necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, accertando l'inadempimento colpevole dell'azienda sanitaria e liquidando il danno in misura mensile per periodi differenziati. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della trattazione depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, redatta nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché la rinuncia era stata accettata dalle controparti personalmente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ipotesi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se compiuta nelle forme prescritte dalla norma, come novellata dalla riforma, e consente di pervenire all'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità; se la rinuncia è accettata personalmente dalla controparte, non occorre statuire sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte personale della controparte esclude la necessità di una pronuncia sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggravato non si applica nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità, non anche nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Ha riformulato l'art. 390 c.p.c., rilevante ai fini della ritualità della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c. come modificato dalla riforma processuale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite.
  • Il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nelle ipotesi tipiche di rigetto o inammissibilità originaria.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione e non si pronuncia sulla fondatezza della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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