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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28234/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale nel servizio sanitario regionale. Un dirigente medico, titolare di incarico di direzione di struttura semplice, aveva agito contro l'azienda sanitaria chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di graduazione delle funzioni dirigenziali e della connessa pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda, ritenendo colpevole l'omessa attivazione di tali procedure e liquidando il danno in euro 500 mensili per il periodo 1.11.2010-31.12.2012. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso, presentata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia è stata accettata personalmente dalla controparte, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale previsione opera solo nei casi di rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se compiuta nelle forme prescritte dalla norma vigente, come modificata dalla riforma Cartabia.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo per rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se redatta nelle forme previste dalla legge processuale vigente, determina l'estinzione del giudizio quando sia rituale e accettata secondo le modalità richieste.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata personalmente dalla controparte, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo ai casi espressamente previsti di rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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