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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28235/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda degli eredi di un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria pubblica, volta a ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di graduare le funzioni dirigenziali e di pesare gli incarichi, operazioni necessarie per determinare e corrispondere la parte variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento, per il periodo dall'1.11.2010 al 31.12.2012, di un importo mensile pari a euro 150. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima della trattazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, redatta nelle forme dell'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell'accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non ha statuito sulle spese, perché la rinuncia è stata accettata personalmente dalla parte. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di fattispecie diversa da rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida se proposta nelle forme prescritte dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale, una volta accettata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Quando la rinuncia è accettata personalmente dalla parte, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia; opera solo in caso di rigetto, improponibilità o inammissibilità originaria del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme di legge e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esclude, in tale ipotesi, la statuizione sulle spese quando la rinuncia intervenga nei termini e con le modalità previste dalla norma richiamata.
  • Il contributo unificato supplementare non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia; tale obbligo sorge solo nei casi tipizzati di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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