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Legge

L.R. Sicilia 5/2009

Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale

Normativa regionaleL.R. Sicilia 5/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina programmazione, organizzazione, finanziamento, controlli e rete dell’emergenza del Servizio sanitario regionale siciliano, istituendo nuove ASP e aziende ospedaliere, distretti sanitari/ospedalieri, bacini di programmazione e regole per rapporti con privati e università. Molte disposizioni sono transitorie e legate al 2009-2010; diverse previsioni risultano oggi superate.

Riordino del Servizio sanitario regionale siciliano

Riordino del Servizio sanitario regionale siciliano

La legge disciplina in modo organico il Servizio sanitario regionale della Sicilia, definendone principi, programmazione, assetto delle aziende, rapporti economici, controlli e rete dell’emergenza-urgenza. L’impianto è volto a coniugare equilibrio finanziario, appropriatezza delle prestazioni e omogeneità dell’assistenza sul territorio regionale.

Principi generali e finalità

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e supporto verso le aziende sanitarie, gli enti del settore e i soggetti pubblici e privati che svolgono attività sanitarie o socio-assistenziali di rilievo sanitario. Il Servizio sanitario regionale deve garantire accesso informato, universalità, parità di accesso, libera scelta nei limiti dell’accreditamento e integrazione socio-sanitaria, con particolare attenzione alla continuità tra ospedale e territorio, alla riduzione della mobilità passiva, al rafforzamento della riabilitazione e alla responsabilità gestionale basata su controllo di gestione e informatizzazione.

Programmazione sanitaria regionale e locale

Il Piano sanitario regionale è lo strumento centrale di programmazione, coerente con il Piano sanitario nazionale e con la compatibilità finanziaria, ha durata triennale ed è approvato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta e parere vincolante della Commissione legislativa competente dell’ARS. In prima applicazione doveva essere approvato entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Assessore regionale per la sanità presenta ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato del Servizio sanitario regionale.

La programmazione locale comprende i piani attuativi delle aziende, i programmi di bacino e le intese/accordi previsti dalla legge. I piani attuativi hanno durata triennale e si traducono in programmi annuali trasmessi all’Assessorato entro il 31 gennaio; la relazione sanitaria aziendale va trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le ASP, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie operano inoltre per bacini di programmazione interaziendale: Sicilia occidentale e Sicilia orientale, con una specifica area Messina-Enna per esigenze legate a territorio montano e frammentazione territoriale.

Partecipazione alla programmazione

Concorrono all’elaborazione della programmazione le Università di Palermo, Catania e Messina, gli IRCCS e altri enti di ricerca, tramite accordi e protocolli d’intesa. Le associazioni di categoria, il volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dell’utenza partecipano, nei limiti delle rispettive competenze, al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale.

Finanziamento e riparto delle risorse

Le risorse annuali del Servizio sanitario regionale sono determinate e destinate dall’Assessore regionale secondo criteri di negoziazione con i direttori generali, tenendo conto di attività, complessità, qualità, produttività, popolazione, mobilità e perequazione territoriale. Sono finanziati anche programmi interaziendali, rete dell’emergenza-urgenza, funzioni obbligatorie non remunerabili a prestazione, fondo investimenti, IRCCS, ospedali classificati, formazione permanente e specifici fabbisogni di tutela sanitaria. I programmi di razionalizzazione e quelli per funzioni obbligatorie richiedono il parere della Commissione legislativa competente.

I rapporti economici tra ASP si fondano sul principio che le prestazioni LEA sono a carico dell’ASP di residenza dell’assistito, con regolazioni contabili regionali e sistemi di compensazione definiti con decreto assessoriale. È prevista anche la possibilità per le ASP di svolgere attività a pagamento verso soggetti pubblici o privati.

Assetto delle aziende sanitarie regionali

La legge istituisce fino a nove ASP e fino a tre aziende ospedaliere di riferimento regionale, con subentro nelle funzioni, nei rapporti giuridici e nel patrimonio delle aziende soppresse. Sono previsti passaggi specifici per alcuni presidi ospedalieri di Palermo. I bilanci delle nuove aziende devono tenere contabilità separata per la gestione corrente e per quella riferita alle aziende soppresse.

Le aziende sanitarie provinciali e ospedaliere hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; i loro organi sono il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il collegio sindacale. L’organizzazione è regolata da atto aziendale di diritto privato. È previsto un Comitato consultivo aziendale, composto da utenti e operatori, con funzioni propositive e di relazione annuale sulla qualità dei servizi.

Distretti ospedalieri e distretti sanitari

L’attività ospedaliera è organizzata in distretti ospedalieri, che operano in rete per assicurare accoglienza, presa in carico, cura e dimissione appropriata. I distretti ospedalieri sono aggregazioni di presidi e sono coordinati da un coordinatore sanitario e uno amministrativo. Le strutture ospedaliere di terzo livello esistenti alla data di entrata in vigore mantengono tale qualificazione.

L’attività territoriale è erogata attraverso i distretti sanitari, che devono coincidere con il territorio di uno o più comuni senza frammentazione e, nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, possono essere plurimi. La legge prevede la possibilità di deroga ai confini provinciali per una migliore omogeneità dell’offerta. Sono disciplinati i Presìdi territoriali di assistenza, le UTAP, le cure domiciliari, i servizi socio-sanitari integrati, i servizi per minori e famiglie e i servizi di salute mentale.

Università, aziende ospedaliere universitarie e centri di eccellenza

La Regione promuove la collaborazione con le Università di Palermo, Catania e Messina per garantire l’attività assistenziale connessa a didattica e ricerca. Le integrazioni tra aziende ospedaliere e università possono portare alla costituzione di aziende ospedaliere universitarie. È previsto un Comitato per i protocolli d’intesa, composto dal Presidente della Regione, dall’Assessore alla sanità e dai Rettori.

Le Fondazioni “Gesualdo Clementi”, “Saverio D’Aquino” e “Michele Gerbasi” devono essere avviate allo scioglimento; il centro oncologico collegato alla Fondazione “Saverio D’Aquino” deve essere attivato a Messina. Il Piano sanitario regionale individua i soggetti cui affidare le relative funzioni.

Rete dell’emergenza-urgenza sanitaria 118

Il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in una componente territoriale e in una ospedaliera. Operano quattro Centrali operative esistenti, con compiti di coordinamento, valutazione della criticità e autorizzazione delle missioni di ambulanza ed elisoccorso. È istituito un Comitato regionale per l’emergenza-urgenza. La legge disciplina personale, graduatorie regionali, modalità di affidamento di parte del servizio e, per un triennio dalla sua entrata in vigore, il limite di personale impiegabile nel servizio rispetto al gestore esistente. Nel 2009 la maggiore IVA eventuale è coperta da corrispondente maggiore entrata di bilancio.

Rapporti con i privati accreditati

L’Assessore regionale definisce condizioni e modalità degli accordi con gli erogatori privati nel rispetto di autorizzazione, accreditamento, programmazione economico-finanziaria, qualità, fabbisogno sanitario, standard del personale e formazione ECM. Le prestazioni private accreditate riguardano ricoveri, specialistica, diagnostica, domiciliare e residenziale. Sono fissati tetti di spesa regionali e provinciali, da determinare annualmente e, per il livello provinciale, entro febbraio di ogni anno. È prevista la classificazione biennale delle strutture private accreditate in classi di qualità con diversa valorizzazione economica delle prestazioni.

Controlli, valutazione e direttori generali

L’Assessorato controlla atti aziendali, bilanci, dotazioni organiche, piani attuativi e atti di bacino; il controllo è svolto entro 60 giorni, con effetti di efficacia automatica in caso di mancata pronuncia. Sono previsti monitoraggio informatizzato, controlli di qualità e appropriatezza, verifiche sul rischio clinico e valutazione dei direttori generali, anche tramite Agenzia nazionale o soggetto esterno indipendente.

I direttori generali sono nominati per tre anni, rinnovabili una sola volta, sulla base di requisiti verificati e pubblicati. Sono previste ipotesi di incompatibilità, decadenza per mancato equilibrio economico, gravi irregolarità o mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché commissariamenti e sostituzioni temporanee o straordinarie. La carica non è rinnovata in caso di valutazione non positiva.

Ulteriori disposizioni

La legge vieta l’esternalizzazione di funzioni che rientrano nelle competenze interne delle aziende, salvo eccezioni motivate e autorizzate; la violazione comporta responsabilità del direttore generale. La riduzione dei tempi d’attesa è obiettivo contrattuale dei direttori generali. Sono previste semplificazioni amministrative e un disegno di legge annuale di semplificazione sanitaria.

È istituita la Rete siciliana dei registri tumori e l’Osservatorio epidemiologico regionale ne cura coordinamento e gestione; è consentita la proroga dei contratti del personale precario per non interrompere le attività. È garantita l’assistenza urgente ed essenziale ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio regionale. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie concorsuali in scadenza nel biennio 2009-2010.

Sono inoltre riconosciute priorità di accesso e esenzione ticket per minori affidati dall’autorità giudiziaria, previste misure di risparmio energetico nelle aziende sanitarie e disposte abrogazioni e modifiche di norme incompatibili.

Regime transitorio ed entrata in operatività

Le nuove ASP e aziende ospedaliere diventano operative il 1° settembre 2009; da tale data cessano le USL e le aziende ospedaliere soppresse e decadono gli organi delle aziende precedenti. Numerose disposizioni della legge sono legate a termini iniziali immediatamente successivi all’entrata in vigore oppure a scadenze ormai concluse (2009-2010), con conseguente limitata utilità applicativa attuale.

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