Cassazione Civile, Ordinanza n. 28241/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato, titolare di trattamento pensionistico dal gennaio 2007, aveva chiesto la riliquidazione della pensione sostenendo che la base di calcolo della retribuzione annua pensionabile fosse stata erroneamente determinata, perché nella contribuzione figurativa relativa ai periodi di cassa integrazione e mobilità non erano stati inclusi gli emolumenti extramensili (tredicesima e indennità per ferie non godute) riferiti agli anni 1999-2006. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di prova del diritto a percepire tali emolumenti. La Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione del pensionato, ritenendo applicabile l’art. 8, comma 1, l. n. 155/1981, e aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione del valore retributivo della contribuzione figurativa per gli emolumenti extramensili relativi a periodi di mobilità e CIG. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, l. n. 155/1981, dell’art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991 e dell’art. 2 l. n. 164/1975, sostenendo che per mobilità e cassa integrazione la contribuzione figurativa va calcolata non su una retribuzione virtuale desunta ex post, ma sulla retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale, cioè sul dato oggettivo della retribuzione comunicata dal datore di lavoro e posta a base del trattamento integrativo. Ha inoltre contestato l’affidamento della decisione alle risultanze della CTU, ritenute metodologicamente ipotetiche e comunque giuridicamente fondate sul criterio sbagliato; l’intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse applicato la disciplina dell’art. 8, comma 1, l. n. 155/1981, propria dell’ipotesi della contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre per i periodi di cassa integrazione e mobilità si applicano le norme speciali dell’art. 8, comma 4, l. n. 155/1981 e dell’art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991, che ancorano il calcolo al dato oggettivo della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale straordinaria. La mancata contestazione della consulenza tecnica d’ufficio è stata ritenuta irrilevante, perché la scelta della norma applicabile spetta al giudice e non può essere condizionata dalle valutazioni peritali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
la censura è stata incardinata come vizio di diritto, non come richiesta di nuovo accertamento di fatto.
art. 8, primo comma, l. 23 aprile 1981, n. 155
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
norma ritenuta non applicabile alla contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, perché disciplina un’ipotesi diversa, collegata al criterio generale della media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro e non al dato della retribuzione a base dell’integrazione salariale.
art. 8, quarto comma, l. 23 aprile 1981, n. 155
il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale
costituisce la regola speciale per i periodi di sospensione ammessi all’integrazione salariale, imponendo di ancorare il calcolo al dato retributivo oggettivo riferito all’integrazione.
art. 7, comma 1, l. 23 luglio 1991, n. 223
nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale
conferma il collegamento tra indennità di mobilità e trattamento straordinario di integrazione salariale, rilevante per individuare la base retributiva di riferimento.
art. 7, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223
sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale
per i periodi di mobilità il contributo figurativo deve essere calcolato sulla base della retribuzione di riferimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, non su una retribuzione virtuale ricostruita ex post.
art. 2, l. 20 maggio 1975, n. 164
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto né un autonomo principio applicato.
Massime di principio
- Per i periodi coperti da integrazione salariale o mobilità, la contribuzione figurativa utile alla pensione va calcolata in base alla retribuzione cui è riferito il trattamento integrativo, secondo un criterio legale speciale e non in base alla media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro prevista dalla disciplina generale.
- La disciplina speciale sulla contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità prevale sulla regola generale dell’art. 8, comma 1, l. n. 155/1981, che riguarda un’ipotesi diversa e non può essere utilizzata per ricostruire una retribuzione virtuale comprensiva di emolumenti extramensili.
- Nelle controversie sulla corretta base di calcolo della pensione, l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto riservata al giudice e non è condizionata dalla mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
- Quando il ricorso denuncia l’applicazione di un criterio giuridico errato nella liquidazione della prestazione previdenziale, la censura può essere scrutinata come violazione di legge anche se i fatti storici di base non sono controversi.
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