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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15307/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella di pagamento per complessivi euro 23.533,28, riferita al periodo d'imposta 2004 e conseguente al recupero di somme dovute e non versate dopo l'adesione a una definizione agevolata ex art. 9 L. n. 289/2002. La contribuente sosteneva di avere appreso dell'iscrizione a ruolo solo tramite estratto di ruolo e di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella. Nel ricorso introduttivo e poi in appello deduceva plurimi vizi: nullità o inesistenza della notifica, decadenza dal potere di riscossione, prescrizione quinquennale di alcuni crediti, difetto di motivazione, omesso avviso bonario, mancata applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni, errato calcolo di aggio e interessi di mora, nonché inesistenza o illegittimità del debito da condono e del ruolo. In cassazione articolava otto motivi, tutti sostanzialmente diretti a contestare la validità della notifica della cartella e la legittimità della pretesa tributaria veicolata attraverso l'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato d'ufficio che la controversia era stata impostata come impugnazione dell'estratto di ruolo e, indirettamente, della cartella sottostante asseritamente non notificata. Ha quindi applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite e recepito anche dalla Corte costituzionale, secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo specifiche ipotesi tipizzate dalla legge e comunque in presenza di un concreto pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, circostanza non risultante in atti. In conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata e, decidendo sul ricorso originario, il ricorso introduttivo del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione della cartella esattoriale, ma la censura è stata superata dalla qualificazione dell'azione come impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 45 d.lgs. 112/1999

    Evocato in tema di notificazione/attività della riscossione, senza incidere sull'esito finale.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la notificazione dell'atto.

  • artt. 137, 141, 148 e 210 c.p.c.

    Richiamati per sostenere vizi della notificazione e della relata.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Indicata quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui era derivata l'iscrizione a ruolo.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Indicata quale base del controllo automatizzato ai fini IVA.

  • art. 9 L. 289/2002

    Richiamato come fonte del provvedimento di definizione agevolata a cui era seguita la pretesa di recupero delle somme.

  • art. 2 d.lgs. 462/1997

    Evocato per lamentare il mancato invio dell'avviso bonario.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    Richiamato per sostenere l'obbligo dell'ufficio di chiedere chiarimenti in presenza di incertezza sulla liquidazione del tributo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio...»

    La Corte lo ha applicato come norma che limita fortemente l'impugnabilità diretta del ruolo e della cartella asseritamente non notificata, ammettendola solo nei casi tipizzati e in presenza di un concreto pregiudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il ricorso originario per difetto di interesse ad agire in assenza di un pregiudizio attuale e concreto.

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo finale per la declaratoria di inammissibilità della causa proposta ab origine inammissibile.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Menzionato in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile quando sia utilizzato solo per contestare la cartella di pagamento sottostante asseritamente non notificata.
  • La legittimazione a impugnare il ruolo o la cartella non notificata presuppone un interesse concreto e attuale, da identificarsi in uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, secondo le ipotesi tipizzate dalla legge.
  • Quando il ricorso è sostanzialmente costruito come impugnazione dell'estratto di ruolo e non emerge un pregiudizio attuale, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità, a prescindere dall'esame analitico dei singoli vizi della cartella o della notifica.
  • Le questioni sulla notificazione della cartella, sull'avviso bonario, sulla motivazione dell'atto e sui criteri di calcolo della pretesa restano irrilevanti se manca in radice l'ammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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