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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Due persone hanno agito per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale causato, secondo la loro prospettazione, dall'improvviso attraversamento della carreggiata di un cane randagio: uno dei danneggiati, alla guida dell'auto di proprietà dell'altro, per evitarne l'impatto ha urtato un muro riportando lesioni personali e danni al veicolo. In primo grado l'azienda sanitaria locale, convenuta, aveva chiamato in causa il comune del territorio in cui il fatto era accaduto, sostenendo che la responsabilità per il randagismo ricadesse sul comune; il tribunale aveva ritenuto responsabile il solo comune. In appello il comune ha dedotto che, in base alla legge regionale campana n. 16 del 2001, la prevenzione e il controllo del randagismo gravavano esclusivamente sull'ASL, con esclusione di ogni sua responsabilità. L'ASL, con ricorso incidentale, ha invece contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda degli attori e la propria responsabilità, deducendo: insufficiente specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.; avvenuto assolvimento dei propri compiti tramite convenzione con un'associazione; nullità dell'atto introduttivo per carente descrizione del fatto; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere probatorio sulla natura randagia del cane e sulla colpa del conducente; erroneità della compensazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del comune, ritenendo fondati i motivi che censuravano la sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato una responsabilità solidale del comune insieme all'ASL. Richiamando il principio secondo cui, nei danni cagionati da cani randagi, risponde esclusivamente l'ente cui la legge regionale attribuisce il compito di cattura e custodia, ha osservato che la legge regionale campana n. 16 del 2001 individua l'ASL quale soggetto obbligato alla prevenzione e al controllo del randagismo, senza che la corte territoriale avesse individuato una condotta attiva od omissiva del comune idonea a fondarne la responsabilità. È stato invece rigettato il ricorso incidentale dell'ASL, con declaratoria di inammissibilità o infondatezza dei vari motivi, perché l'appello era sufficientemente specifico, la convenzione con terzi non liberava l'ASL verso i danneggiati, la censura sulla nullità della domanda era non autosufficiente, le doglianze sulla prova richiedevano una rivalutazione del merito e la censura sulle spese doveva essere proposta con l'appello. La decisione impugnata è stata quindi cassata con decisione nel merito: la domanda risarcitoria è stata accolta nei soli confronti dell'ASL di Benevento e rigettata nei confronti del comune, con compensazione delle spese tra gli attori e il comune e condanna dell'ASL alle spese in favore di entrambe le controparti.

Norme richiamate

  • L. n. 16 del 2001

    La legge regionale campana è interpretata come fonte che attribuisce all'ASL il compito di prevenzione e controllo del randagismo, con conseguente sua esclusiva responsabilità verso i terzi per i danni causati da cani randagi.

  • legge quadro nazionale n. 281 del 1991

    È richiamata come base della legislazione regionale in materia di randagismo, in attuazione della quale la legge regionale individua l'ente responsabile.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    È evocato dal comune per denunciare una asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo, ma la Corte risolve la censura riconducendola alla questione sostanziale della corretta individuazione del responsabile.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'appello richiede specificità dei motivi, ma senza formalismi eccessivi: è sufficiente l'esposizione, anche succinta, delle ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede la riforma della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La censura dell'ASL è disattesa perché tendeva a ottenere una diversa valutazione delle prove e del fatto storico, non consentita in cassazione in presenza di motivazione ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei danni causati da cani randagi, la responsabilità verso i terzi grava esclusivamente sull'ente che la legge regionale individua come competente alla cattura, custodia, prevenzione e controllo del randagismo; non è configurabile una responsabilità solidale di altri enti pubblici in mancanza dell'allegazione e prova di una loro autonoma condotta causale omissiva o commissiva.
  • L'eventuale affidamento ad associazioni o soggetti terzi di attività di prevenzione o cattura non libera l'ente pubblicamente obbligato nei confronti dei danneggiati, poiché gli effetti della convenzione restano interni al rapporto contrattuale e non incidono sulla titolarità dell'obbligo imposto dalla legge.
  • Nel giudizio di appello la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali: è sufficiente che siano individuati i capi impugnati e, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di riforma, così da delimitare chiaramente il devolutum.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente riferite a norme sull'onere della prova in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio; una doglianza è inammissibile quando mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove.
  • La nullità dell'atto introduttivo per asserita insufficiente descrizione del fatto deve essere dedotta in modo autosufficiente, indicando concretamente quali elementi manchino e perché la narrazione non consenta il contraddittorio; la sola affermazione di genericità è insufficiente quando sul fatto si sia regolarmente svolto il contraddittorio tra le parti.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese di primo grado devono essere veicolate con gli ordinari mezzi di impugnazione nel giudizio di merito, non potendo essere utilmente riproposte in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni processuali dedotte tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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