Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, applicando l’art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, aveva rettificato il classamento di due unità immobiliari di sua proprietà, passando da classe 2 a classe 5 e rideterminando la rendita catastale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva parzialmente accolto il gravame, ritenendo l’atto sufficientemente motivato quanto ai presupposti della revisione e attribuendo tuttavia a un appartamento seminterrato la classe 4. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e dell’art. 9 d.P.R. n. 138/1988, per avere la CTR ritenuto correttamente motivato l’avviso; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione, poiché l’atto non avrebbe esplicitato gli specifici presupposti del riclassamento; 3) omesso esame di fatti decisivi, in relazione a documentazione prodotta (contratti di locazione, articoli di stampa e consulenza tecnica di parte) da cui, secondo il ricorrente, emergeva l’ingiustificatezza delle classi attribuite in considerazione del deprezzamento degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Ha affermato che, nel riclassamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, non basta indicare il significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e catastali della microzona e le ragioni diffuse della revisione: l’avviso deve anche spiegare, con riferimento alla singola unità immobiliare, in che modo quel mutato rapporto abbia inciso su categoria, classe e rendita del singolo immobile, tenendo conto anche delle caratteristiche edilizie specifiche. Poiché la motivazione dell’atto, come valutata dalla CTR, si era fermata ai presupposti generali del riclassamento senza illustrare la ricaduta sul bene concreto, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando l’atto impugnato. Spese compensate integralmente in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza solo in epoca successiva ai fatti.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
La revisione parziale del classamento è giustificata dal rilevante scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale delle microzone, ma l’atto deve comunque motivare la ricaduta del mutato rapporto sulla singola unità immobiliare oggetto di riclassamento.
art. 9 d.P.R. n. 138/1988
Le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare rilevano nella determinazione della classe e della rendita e devono essere considerate nella motivazione del provvedimento di riclassamento.
art. 8 d.P.R. n. 138/1988
La classe è rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare; perciò la motivazione dell’atto deve spiegare come il nuovo assetto dei valori abbia inciso sul singolo bene.
art. 7 l. n. 212/2000
L’avviso deve essere adeguatamente motivato, consentendo al contribuente di conoscere le concrete ragioni dell’atto e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla motivazione dell’avviso e alla corretta applicazione della disciplina catastale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l’omesso esame di fatti decisivi dedotti dal contribuente.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti del giudicato definitivo tra contribuente e fisco.
art. 1306 c.c.
Richiamato solo in via comparativa rispetto alla disciplina del giudicato favorevole al coobbligato nei rapporti tributari.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale fondato sull’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione non può esaurirsi nella sola indicazione del significativo scostamento dei valori della microzona: occorre anche specificare il nesso tra quel dato generale e la concreta variazione di classe e rendita del singolo immobile.
- L’atto di attribuzione della nuova rendita catastale deve contenere una motivazione rigorosa e individualizzata, idonea a porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni del provvedimento e di difendersi efficacemente.
- Le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare restano rilevanti anche nei procedimenti di revisione diffusa del classamento, perché incidono sulla determinazione della classe e sulla giustificazione della rendita attribuita al singolo bene.
- Se la decisione di merito ha omesso di verificare la motivazione individualizzata dell’atto limitandosi ai presupposti generali della revisione, la statuizione è censurabile per violazione di legge.
- Quando il riclassamento catastale è annullato per vizio motivazionale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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